I poteri dell'amministratore circa l'azione per l'indennità di sopraelevazione

Giuseppe Musolino
26 Ottobre 2018

Nel caso di sopraelevazione, può sussistere la legittimazione ad agire dell'amministratore per conto dei condomini al fine di determinare e ottenere il pagamento dell'indennità ex art. 1127, comma 4, c.c.?

Nel caso di sopraelevazione, può sussistere la legittimazione ad agire dell'amministratore per conto dei condomini al fine di determinare e ottenere il pagamento dell'indennità ex art. 1127, comma 4, c.c.?

In generale, si deve affermare che il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1127 c.c., spetta a ogni singolo condomino dei piani inferiori all'ultimo, per cui ciascuno di questi può agire.

La giurisprudenza precisa, però, che il potere di agire in giudizio può essere conferito all'amministratore del condominio, per esempio, durante l'assemblea condominiale, pur competendo il diritto all'indennità non al condominio, ma ai singoli proprietari (Cass. civ., sez. II, 18 novembre 2011, n. 24327, secondo cui l'amministratore - attore - non viene considerato come un rappresentante del condominio, bensì come un mandante dei singoli proprietari).

In particolare, in questa specifica fattispecie, solo chi partecipa all'assemblea e conferisce ampio ed illimitato mandato viene rappresentato dall'amministratore nel giudizio instaurato (si tratta di diritti individuali e non di mera tutela dei beni comuni) e, in sede di giudizio stesso, ha diritto all'indennità (così Cass. civ., sez. II, 18 novembre 2011, n. 24327).

Infatti, se il potere dell'amministratore condominiale discende dal mandato conferito dai singoli proprietari, l'indennità nel giudizio instaurato dall'amministratore può essere riconosciuta solo a vantaggio dei condomini che, partecipando all'assemblea, hanno conferito all'amministratore del condominio medesimo il “mandato ampio ed illimitato”, mentre gli altri devono fare valere le loro ragioni separatamente.

Il caso in esame rientra fra le ipotesi di ampliamento dei poteri ordinari dell'amministratore e della legittimazione attiva ordinaria, ai quali non si applica il principio maggioritario di imputazione della deliberazione anche agli assenti dei quali non può essere violata la libera autonomia negoziale in relazione a diritti individuali.