Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Fabio Piccioni
26 Ottobre 2018

L'art. 187 cod. strada pone il divieto di guidare qualsiasi veicolo in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (farmaci lecitamente utilizzati a livello terapeutico che possono avere effetti sull'attività di guida.). Infatti, l'assunzione di tali sostanze, che agiscono sul sistema nervoso centrale, rende pericolosa la guida, stante l'induzione di alterazioni delle funzioni cognitive-percettive-comportamentali in grado di influenzare attenzione, concentrazione e adeguatezza di riflessi agli stimoli, indispensabili alla sicurezza della circolazione. Il rischio di una condotta inadeguata alla guida risulta proporzionale alla variabilità biologica, alle differenze legate alle abitudini d'uso e...
Inquadramento

L'art. 187 cod. strada pone il divieto di guidare qualsiasi veicolo in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (farmaci lecitamente utilizzati a livello terapeutico che possono avere effetti sull'attività di guida.). Infatti, l'assunzione di tali sostanze, che agiscono sul sistema nervoso centrale, rende pericolosa la guida, stante l'induzione di alterazioni delle funzioni cognitive-percettive-comportamentali in grado di influenzare attenzione, concentrazione e adeguatezza di riflessi agli stimoli, indispensabili alla sicurezza della circolazione.

Il rischio di una condotta inadeguata alla guida risulta proporzionale alla variabilità biologica, alle differenze legate alle abitudini d'uso e all'eventuale dipendenza psichica (craving), nelle sue espressioni di tolleranza e astinenza (crash), sviluppata dal singolo individuo.

Si tratta di un reato comune di pericolo astratto (nella specie, contravvenzione) che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo che sta guidando.

Oggetto di tutela è la sicurezza stradale, consistente nell'evitare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, in guisa da salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada.

L'assetto sanzionatorio ricalca il quadro previsto per la più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica: arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Casi e modalità di accertamento

Il comma 2 prevede che gli organi di polizia stradale possono sottoporre il conducente a una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti, mediante accertamenti qualitativi non invasivi, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno (vedi circolare del Ministero dell'interno, n. 300/A/1/42175/109/42, in data 29 dicembre 2005).

Si tratta di uno screening propedeutico che consente di individuare, in caso di esito positivo della prova, i soggetti da sottoporre al successivo accertamento sanitario.

Il comma 2-bis prevede che in caso di esito positivo dello screening propedeutico previsto dal comma 2 e quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto di sostanze, lo stesso può essere sottoposto ad “accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia”, secondo le modalità e con gli strumenti stabiliti con decreto interministeriale dei Ministeri dei trasporti, dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Ai sensi del comma 3, solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo di cui al comma 2-bis, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporvisi, gli organi di polizia stradale accompagnano il conducente sospetto presso strutture sanitarie pubbliche, accreditate o comunque equiparate, ovvero presso strutture sanitarie fisse o mobili di diretta responsabilità degli organi di polizia stradale, per effettuare il prelievo di campioni di liquidi biologici (riscontro analitico), al fine di accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A tale controllo si potrà, inoltre, procedere anche in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

Il comma 4 prevede che le strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale, effettuino altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche; tali accertamenti possono anche essere estesi all'accertamento del tasso alcolemico.

Conseguentemente, le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia la relativa certificazione (referto sanitario), estesa alla prognosi delle eventuali lesioni accertate, assicurando il rispetto della privacy.

L'art. 187 cod. strada delinea, così, un sistema di prova legale di accertamento, non sostituibile con modalità anche tecniche alternative, da adottare allorquando la condizione di alterazione non risulti manifesta, ma solo congetturabile, seppure sulla base di ragionevole motivo.

Si ritiene che l'attività compiuta dagli organi di polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all'uso di droghe, a esclusione degli accertamenti preliminari, sia da ricondursi agli atti di P.G. urgenti e indifferibili previsti dall'art. 354, comma 3, c.p.p.

Nel caso che il referto sanitario (basato sull'integrazione dei risultati dell'esame clinico e di quelli chimico-tossicologici) risulti positivo, l'organo accertatore deve trasmetterne tempestivamente copia al prefetto del luogo della commessa violazione, affinché adotti i provvedimenti di competenza.

Deve escludersi, pertanto, la possibilità di desumere la sussistenza del reato sulla base dei soli elementi sintomatici esterni, in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione e alla quantificazione delle sostanze che risultino, dalla sintomatologia clinica e comportamentale, aver interagito con l'organismo provocandone lo stato di alterazione (periodo di impairment o under effect).

Si osservi che, a differenza dello stato di ebbrezza da alcool, non è previsto un valore percentuale di principio attivo di sostanza oltre il quale poter ritenere che il soggetto si trovi sotto l'effetto di stupefacente, e che consenta la punibilità anche in assenza di sintomi evidenti di alterazione.

In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale. Osserva, infatti, la Consulta che la fattispecie penale prevista dall'art. 187 cod. strada risulta integrata dalla concorrenza di due elementi qualificanti: da un lato, l'oggettivo stato di alterazione, rilevabile dagli agenti di polizia, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall'altro, l'accertamento tramite analisi di laboratorio della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevanti non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nel soggetto (cfr. Corte cost., 27 luglio 2004 n. 277).

In altri termini, ai fini dell'integrazione del reato, non sono consentite valutazioni quantitative con valore presuntivo, infatti, la norma non vieta la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti ma solo in caso di alterazione psico-fisica correlata con l'uso delle dette sostanze - c.d. politica di “valutazione delle conseguenze” (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 27/1/2016, n. 3623).

Le circostanze aggravanti

Il comma 1-bis, nel duplicare le fattispecie di cui al reato base, prevede che se il conducente in stato di alterazione abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale le pene … sono raddoppiate.

Nella nozione di incidente stradale rientra non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi ovvero la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 agosto 2016, n. 34837), in quanto situazione che esorbita dalla normale marcia del veicolo in un'area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l‘incolumità altrui e dello stesso conducente (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2014, n. 15050).

La giurisprudenza ha qualificato il comma 1-bis come circostanza aggravante, specifica e a efficacia speciale, della fattispecie contemplata nel comma precedente e, quindi, suscettibile di poter essere giudicata equivalente alle attenuanti generiche.

Si reputa che oggi, la norma in esame debba ritenersi implicitamente riferibile esclusivamente al caso di incidente stradale con soli danni a cose o con lesioni lievi; in caso di lesioni gravi o gravissime, o di omicidio stradale, infatti, si applicherà l'algoritmo sanzionatorio previsto dalla l. 41/2016.

Il comma 1-quater, prevede un'ipotesi di aggravante speciale ad effetto speciale, che comporta un aumento dell'ammenda da un terzo alla metà, quando la guida in stato di alterazione sia commessa in notturna: tra le ore 22.00,01 e le ore 6.59,59.

Per i conducenti previsti dall'art. 186-bis cod. strada – infraventunenni, neo-B-patentati nei primi tre anni dal conseguimento; chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone; chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di cose; conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t – le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale, impostata dal comma 4 dell'art. 186-bis - espressamente richiamato dal comma 1 del'art. 187 cod. strada – come non bilanciabile ai sensi dell'art. 69 c.p.: le diminuzioni per le attenuanti operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente all'applicazione dell'aggravante.

Le sanzioni accessorie

Sospensione della patente. All'accertamento dell'illecito consegue “in ogni caso” la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, di talché non è possibile disporne la confisca, «la durata della sospensione della patente è raddoppiata».

Per le quattro categorie di conducenti previste dal comma 1 dell'art. 186-bis cod. strada, la sospensione è aumentata da un terzo alla metà

Revoca della patente. Qualora alla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti sia colto il conducente di mezzi pesanti (di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 186-bis cod. strada), è disposta la revoca della patente.

La stessa sanzione accessoria si applica anche in caso di recidiva nel triennio e se il conducente ha provocato un incidente stradale.

Confisca del veicolo. A corredo dello strumentario sanzionatorio è previsto che con la sentenza di condanna o di patteggiamento sia sempre disposta la confisca del veicolo «con il quale è stato commesso il reato», salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento

Il comma 8 dell'art. 187, prevede specifiche ipotesi di reato per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti.

  1. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari a semplice richiesta degli organi di polizia.
  2. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa - o di fluido - del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, di cui al comma 2-bis.
  3. Il rifiuto di farsi accompagnare presso le strutture sanitarie e/o di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici, che venga opposto sia agli organi di polizia che al sanitario incaricato.
  4. Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento previsto dal comma 4, da effettuarsi in caso di incidente stradale a carico dei conducenti sottoposti alle cure mediche.

Oggetto di tutela della norma è l'attività di controllo per la sicurezza stradale, alla quale non possono essere frapposti ostacoli.

Il rifiuto costituisce un reato a consumazione istantanea, che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente.

La risposta sanzionatoria è parificata per relationem alle “sanzioni” previste dal comma 7 - rectius comma 1.

Resta l'impossibilità del “rifiuto” di concorrere con il reato di guida in stato di alterazione; infatti, in assenza di un accertamento tecnico-specialistico, non è consentito desumere lo stato di alterazione da elementi sintomatici esterni.

Istituti processuali

Il L.P.U. sostitutivo della pena.Il comma 8-bis prevede che se non si sia verificato un incidente stradale, nelle ipotesi di guida in stato di alterazione (comma 1) o di rifiuto di sottoporsi agliu accertamenti (comma 8), la pena detentiva e pecuniaria, può essere sostituita, per una sola volta, e se il reo non si oppone, con quella del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), secondo le modalità previste dall'art. 54 d.lgs. 274/2000 ma per una durata corrispondente a quella dell'arresto e della conversione dell'ammenda irrogata, ragguagliata a 250 euro/giorno.

L'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa non retribuita a favore della collettività costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato che deve essere dichiarata dal giudice in un'apposita udienza, unitamente alla riduzione a metà della durata della sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo eventualmente sequestrato.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del L.P.U. il giudice, con le formalità di cui all'art. 666 c.p.p., dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella originaria, della sospensione della patente e della confisca.

L'applicazione del beneficio in parola è subordinata «al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis», id est quando il conducente non abbia provocato un incidente stradale.

La misura alternativa alla pena detentiva. L'art. 57 L. 120/2010 ha previsto la possibilità di disporre, a richiesta di parte, ai sensi dell'art. 47 L. 354/75, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, preferibilmente, nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

La particolare tenuità del fatto. L'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., recante Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche per i reati di pericolo astratto o presunto, perché, anche per essi, il principio di offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa, anche minima al bene protetto.

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