Reati paesaggistici. La particolare tenuità del fatto impedisce l’ordine di rimessione in pristino
26 Ottobre 2018
In materia di reati urbanistici e paesaggistici, la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è ostativa all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004, il quale può essere impartito dal giudice solo nel caso di sentenza di condanna. Il principio è stato affermato da Cass. pen., Sez. III, n. 48248 depositata il 23 ottobre 2018. La S.C. era stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dall'imputata per aver ampliato un torrino preesistenza in zona vincolata paesaggisticamente in assenza di nulla a osta. Il tribunale di Bari riteneva i reati non punibili ex art. 131-bis c.p. e ordinava la rimessione in pristino dei luoghi ex artt. 41 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004; la ricorrente lamentava l'errata applicazione dei suddetti articoli in quanto «la sentenza di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001 assurg[e] a prius logico e giuridico rispetto all'ordine del giudice penale di demolizione delle opere abusive». I giudici di legittimità hanno ritenuta il ricorso fondato. Come già precedentemente affermato con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Cass. pen. 37836/2017; Cass. pen., 50441/2015) e per esito positivo della messa alla prova ex art. 168-ter c.p. (Cass. pen. 39455/2017), ancorché vi sia stato un accertamento di responsabilità, la mancanza di una sentenza di condanna fa sì che il relativo potere di disposizione di tali ordini, qualificati come sanzioni amministrative, rimane solo in capo all'autorità amministrativa, essendo precluso al giudice penale. |