Finalità estranee all’attività istituzionale dell’ente e legittimità della revoca della procedura di gara

26 Ottobre 2018

È legittima la revoca di una gara precedentemente indetta, allorché sopravvenga una diversa analisi dei costi/benefici discendenti dalla gestione del servizio. In applicazione di tale principio, la dismissione di attività estranee alla “mission aziendale” costituisce quasi un atto dovuto al fine di far fronte alle più cogenti esigenze di contenimento della spesa, da destinare alle finalità tipicamente istituzionali

Il caso. Un'Azienda Ospedaliera adotta un provvedimento di revoca della procedura di gara precedentemente indetta per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido interno della medesima Amministrazione e a servizio dei dipendenti.

A sostegno della deliberazione di revoca, la Stazione appaltante allega, in primo luogo, una situazione di difficoltà economica discendente dall'aver stipulato una convenzione con il Municipio finalizzata alla messa a disposizione in favore dell'utenza comunale di posti presso l'asilo. Tale convenzione non è stata tuttavia onorata economicamente dall'Amministrazione Comunale, con la conseguenza che l'Azienda Ospedaliera si è vista costretta a far fronte ad una situazione di potenziale, sopravvenuta e crescente esposizione debitoria nei confronti del gestore del servizio, senza poter nel contempo recuperare presso il Municipio le somme anticipate.

Secondariamente, la medesima Azienda Ospedaliera deduce di aver effettuato un'analisi dei costi/benefici derivanti dalla gestione del servizio, ritenendo prioritario un reinvestimento delle risorse da destinare alla cura dei pazienti, tanto più in ragione della preponderanza del numero di iscrizioni comunali rispetto a quelle dei figli dei dipendenti dell'Amministrazione.

Il provvedimento di revoca viene impugnato da una società, tra l'altro precedente gestore del servizio, per violazione, sotto plurime forme di eccesso di potere, dell'art. 21 quinquies L. 241/90.

La valutazione dell'interesse pubblico. Il Tar Lazio, nel respingere la domanda di annullamento proposta, ritiene che le circostanze allegate dall'Amministrazione siano idonee a fondare una nuova valutazione dell'interesse pubblico rispetto a quanto avvenuto in precedenza per la gestione del medesimo servizio. Segnatamente, costituisce un valido presupposto per la revoca la crescente esposizione debitoria che la stazione appaltante sarebbe chiamata ad affrontare in caso di prosecuzione del servizio.

Nel contempo, il Collegio rileva che la gestione di un asilo nido e di una scuola materna, benché riservati ai figli dei dipendenti, non rientri tra le attività “istituzionali” di un nosocomio pubblico. Ne consegue che la scelta di dismettere le attività estranee alla “mission aziendale” sia quasi un atto dovuto per far fronte alle esigenze di contenimento della spesa.

Tale conclusione non risulta neppure contraddetta dalla L.R. n. 59/1980 la quale prevede in capo agli enti pubblici una mera facoltà e non già un obbligo di aprire asili nido in nido in prossimità dei luoghi di lavoro. Pertanto, in concomitanza con interessi pubblici di contenimento della spesa, l'Amministrazione non potrebbe dirsi vincolata a dare attuazione all'anzidetta Legge Regionale.

In conclusione: L'Amministrazione può disporre legittimamente la revoca di una procedura di gara allorché la stessa sia giustificata per ragioni di contenimento della spesa e l'oggetto dell'appalto sia estraneo alle attività tipicamente istituzionali della stazione appaltante.