La casella PEC del difensore è piena? La notifica si perfeziona mediante deposito in Cancelleria

Luigi Giordano
29 Ottobre 2018

Deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in Cancelleria nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia dipesa dalla saturazione dello spazio disco a disposizione del destinatario.

Avviso di fissazione dell'udienza, inviato a mezzo PEC, non consegnato a causa della saturazione dello spazio disco a disposizione del destinatario e deposito dell'atto in Cancelleria. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 luglio 2018(dep. 4 settembre 2018), n. 39790 , rigettava il ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte di assise di appello con la quale, in riforma della decisione di primo grado, era stato condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione, reato compiuto nella qualità di reggente di un “mandamento” mafioso.

All'udienza di trattazione del ricorso, in particolare, il collegio rilevava che l'avviso di fissazione della pubblica udienza, spedito a mezzo PEC dalla Cancelleria della Suprema Corte, era stato inviato alla casella di posta elettronica effettivamente riferibile al difensore, ma non era stato recapitato per un errore del sistema descritto come “casella piena”. Pertanto, si era proceduto al deposito in Cancelleria del predetto avviso in ossequio al disposto di cui all'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179.
Con successivo provvedimento, il Presidente della Sezione dava atto che, per errore, l'avviso di trattazione dell'udienza non era stato comunicato al secondo difensore dell'imputato, disponendo l'attivazione d'ufficio della procedura per la correzione dell'errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p..

Con sentenza del 13 settembre 2018 (dep. 9 ottobre 2018), n. 45384 , la Corte rigettava la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, revocando la sospensione dell'efficacia della sentenza nelle more deliberata. La Corte, infatti, rilevava che la mancata consegna del messaggio PEC al primo difensore era derivata da una causa imputabile allo stesso, potendo, pertanto, procedersi al deposito in Cancelleria dell'atto; l'omessa comunicazione al secondo difensore della data di fissazione dell'udienza di trattazione, invece, non aveva dato luogo ad una nullità assoluta ed era stata sanata perché la parte che aveva assistito, ai sensi dell'art. 184 c.p.p., non aveva sollevato la relativa eccezione.

È imputabile al destinatario la mancata ricezione della notifica a mezzo PEC per la saturazione dello spazio a sua disposizione. La Corte, dunque, con le due recenti pronunce illustrate, peraltro emesse nell'ambito della medesima vicenda, è tornata sul tema della casella di posta elettronica certificata “piena”. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui è imputabile al destinatario la mancata ricezione della notifica a mezzo PEC per il superamento dello spazio a sua disposizione. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, la notificazione o la comunicazione deve considerarsi regolarmente perfezionata mediante deposito in Cancelleria.
Il “soggetto abilitato esterno”, infatti, è tenuto a dotarsi, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata.
Sul destinatario, inoltre, grava soprattutto l'onere di verificare, con la necessaria diligenza, l'effettiva disponibilità dello spazio disco a sua disposizione, verificando che non sia ormai saturato (cfr., in precedenza Cass. pen., 24 novembre 2017(dep. 1° dicembre 2017), n. 54141.
Nel caso in cui la trasmissione via PEC non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, la norma citata prevede il deposito in cancelleria dell'atto. In tal evenienza, il sistema invia un avviso al “Portale dei Servizi Telematici”; il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito.

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