Indeterminatezza e genericità del fatturato minimo per la partecipazione alla gara

Redazione Scientifica
25 Ottobre 2018

L'art. 83, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, nel disporre che le stazioni appaltanti possano richiedere che “gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività...

L'art. 83, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, nel disporre che le stazioni appaltanti possano richiedere che “gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto”, rimette alle stesse stazioni appaltanti la decisione di stabilire, a seconda dell'oggetto dell'appalto, quale debba essere di volta in volta il “determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto”, e quindi di indicarne l'importo, analogamente a quanto dispone l'art. 58 della Direttiva 2014/24/UE. Peraltro, in assenza della determinazione di detto “determinato fatturato”, non è possibile stabilire se i concorrenti siano idonei a svolgere la commessa per cui è causa e, in particolare, non è possibile stabilirlo ex ante, in modo certo e obiettivo, con evidente lesione del principio della par condicio, rimettendosi di fatto all'arbitrio della stazione appaltante di scegliere l'offerente ritenuto in possesso del requisito in questione. Tale illegittimità della clausola rende illegittima la procedura.

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