Riforma dell’ordinamento penitenziario. In Gazzetta ufficiale i decreti legislativi
29 Ottobre 2018
Abstract
Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 i tre decreti legislativi attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario, che entreranno in vigore il 10 novembre 2018: decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, Riforma dell'ordinamento; penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103; decreto legislativo 2 ottobre 2028, n. 124, Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni
Il d.lgs. 121/2018 introduce una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni (c.d. giovani adulti) al fine di adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età. L'esecuzione della pena nei confronti del minorenne deve essere volta a «favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero» (art. 1, comma 2, d.lgs. 121/2018). La pena detentiva diventa l'extrema ratio, qualora via sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati, e vengono introdotte le misure penali di comunità:
La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire (art. 2, comma 6) e l'esecuzione avviene principalmente «nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari» (art. 2, comma 7). Il Capo III, Disciplina dell'esecuzione, all'art. 10 regola la particolare ipotesi in cui siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto, ipotesi sinora non disciplinata in modo specifico ma solo dalla regola generale di cui all'art. 665, comma 4, c.p.p. La nuova disciplina prevede dunque che se nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il P.M. emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 c.p.p. e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. è quindi lasciata al magistrato di sorveglianza la possibilità di far proseguire l'esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni. A tal fine l'autorità giudiziaria dovrà tener conto della gravità dei fatti oggetto di cumulo e del percorso in atto e, se il condannato ha compiuto ventuno anni, anche delle ragioni di sicurezza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 272 del 1989. Infine, l'ultimo Capo è dedicato alla riorganizzazione degli istituti penali per minorenni e all'intervento educativo. In particolare:
L'art. 22 stabilisce che «salvo specifici motivi ostativi anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative». Il progetto di intervento educativo, a cui deve conformarsi la permanenza nell'istituto penale, deve essere predisposto entro 3 mesi dall'inizio dell'esecuzione e deve essere ispirato ai principi della personalizzazione delle prescrizioni, alla flessibilità e assicurare la graduale restituzione di spazi di libertà. Al detenuto è assicurato il supporto psicologico e il progetto educativo deve essergli presentato con linguaggio comprensibile (art. 14). Il decreto legislativo 123/2018 interviene su quattro temi: a) l'assistenza sanitaria in ambito penitenziario; b) la semplificazione dei procedimenti; c) la competenza degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria; d) la vita penitenziaria. a) Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni opera il servizio sanitario nazionale e la relativa disciplina è adeguata al d.lgs. 230/1999. Qualora siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati all'interno degli istituti, gli imputati sono trasferiti in in strutture sanitarie esterne, con provvedimento del giudice che procede. I detenuti e gli internati hanno diritto a ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione nonché all'atto di rimessione in libertà. Deve essere garantita la visita quotidiana da parte del medico del servizio sanitario nei confronti dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria. Infine, detenuti e internati hanno la possibilità di essere visitati a proprie spese da un esercente la professione sanitaria di propria fiducia. b) Tra le varie novità, contenute nel Capo II, in tema di semplificazione dei procedimenti, vengono ridefinite le competenze per cui: in materia di limitazioni e controlli della corrispondenza (art. 18-ter ord. pen.), per condannati e internati è competente il magistrato di sorveglianza, mentre per gli imputati il giudice di cui all'art. 279 c.p.p. ovvero, se procede un giudice in composizione collegiale, il presidente del collegio o della Corte d'assise. In materia di permessi ex art. 30 ord. pen., per gli imputati la concessione è trasferita all'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni ai sensi dell'art. 11 ord. pen. Nel procedimento di liberazione anticipata ex art. 69-bis ord. pen. viene meno la possibilità per il tribunale di sorveglianza a cui sia stata presentata istanza per la presentazione della liberazione anticipata durante il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 70 ord. pen. di trasmetterla al magistrato di sorveglianza. Il procedimento di sorveglianza disciplinato dall'art. 678 c.p.p. è riscritto:
c) Con riferimento alle competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria, il decreto legislativo prevede, da un lato l'ampliamento delle competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna, chiamati a svolgere le attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione; dall'altro, l'estensione dei compiti della polizia penitenziaria, chiamata a vigilare sul rispetto delle prescrizioni impartite dalla magistratura di sorveglianza. d) Infine, il Capo IV dedicato alla vita penitenziariaintroduce una serie di misure volte a integrare i reclusi stranieri, garantendo un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso nonché l'inserimento, tra il personale dell'amministrazione degli istituti penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti. Vengono presi in considerazione gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute. Le disposizioni dell'ordinamento penitenziario vengono modificate allo scopo di garantire il rispetto della dignità umana e la conformità della vita penitenziaria a quella esterna, in particolare l'ampliamento delle ore minime che i detenuti possono trascorrere all'aperto, la richiesta prossimità tra l'istituto penitenziario e la famiglia del recluso, le specifiche tutele per i reclusi esposti a minaccia di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, l'ampliamento dei diritti di informazione e comunicazione. Lavoro penitenziario
Il decreto legislativo 124/2018 interviene su due aspetti. Da un lato, con le modifiche agli artt. 5, 6 e 8 ord. pen. si assicurano, ai detenuti, locali, all'interno degli edifici penitenziari, per le esigenze di vita individuali e locali per lo svolgimento delle attività lavorative, formative, culturali, sportive e religiose. L'ampiezza dei locali deve “sufficiente” e devono essere dotati di servizi igienici riservati e riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono. Dall'altro lato, il d.lgs. interviene sulla disciplina del lavoro penitenziario (artt. 20 - 25-bis ord. pen). Tra le varie novità:
|