Regolamento Anac sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

29 Ottobre 2018

L'ANAC ha adottato il nuovo Regolamento concernente l'esercizio dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b) e g) del Codice.

Con delibera del 4 luglio 2018 l'ANAC ha adottato il nuovo Regolamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il nuovo Regolamento, che sostituisce il precedente atto del 15 febbraio 2017, recepisce le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 dicembre 2016, n. 2777, nonché le modifiche apportate dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 al Codice dei contratti pubblici.

Il regolamento prevede che l'attività di vigilanza si conformi agli obiettivi e alle prescrizioni individuati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità, organo quest'ultimo chiamato ad adottare, entro il 31 gennaio, un'apposita direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle principali criticità riscontrate nel corso dell'anno precedente.

Il regolamento stabilisce che l'attività di vigilanza sia esercitata dall'ufficio competente, ovvero dal Consiglio dell'Autorità, nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni formulate dall'Autorità ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in materia di vigilanza collaborativa;

b) mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 211, co. 1, del Codice;

c) segnalazione presentata dall'autorità giudiziaria amministrativa ai sensi dell'art. 1, co. 32-bis l. 6 novembre 2012, n. 190;

d) segnalazione presentata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 129, co. 3, disp. Att. c.p.p.;

e) segnalazione presentata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del d.l. 24 giugno 2014, 90;

f) segnalazione presentata da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, incluse l'autorità giudiziaria ordinaria e quella contabile;

g) segnalazione presentata da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenuto conto in via prioritaria della gravità della violazione e degli interessi coinvolti dall'appalto;

h) segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. whistleblowing).

Il regolamento prevede, a pena di archiviazione, che la segnalazione non debba essere anonima, né manifestamente infondata, generica o estranea alla materia dei contratti pubblici.

Inoltre, disciplina anche le ipotesi di sospensione ovvero di mancato avvio del procedimento di vigilanza, laddove risulti già pendente un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, ovvero in caso di sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e riguardante la stessa vicenda già oggetto di segnalazione.

Il Regolamento disciplina poi dettagliatamente ogni fase del procedimento di vigilanza, dalla comunicazione di avvio, alla fase istruttoria e fino alla conclusione del procedimento.

Di particolare interesse appare l'istituto della “comunicazione di risultanze istruttorie” disciplinato dall'art. 20 del Regolamento, ove si prevede che, in caso di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o relativi ad affidamenti di particolare rilevanza economica, il dirigente dell'ufficio competente possa trasmettere alla stazione appaltante e ad eventuali controinteressati un'apposita comunicazione di risultanze istruttorie, affinché tali soggetti presentino all'Autorità eventuali controdeduzioni ovvero decidano di conformarsi alle indicazioni formulate. In quest'ultimo caso, l'Autorità può concludere il procedimento adottando una nota in cui attesta la volontà della stazione appaltante di conformarsi alle indicazioni formulate nella comunicazione di risultanze istruttorie.

Per le ipotesi in cui l'Autorità non ritenga di procedere con la comunicazione di risultanze istruttorie, il Regolamento prevede due differenti e possibili esiti procedimentali. Nel primo caso, l'Autorità attesta che la stazione appaltante ha adottato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione. In caso contrario, l'Autorità adotta un provvedimento in cui accerta l'avvenuta adozione di atti illegittimi o irregolari, rivolgendo eventuali raccomandazioni alla stazione appaltante affinché rimuova le illegittimità o le irregolarità riscontrate, ovvero adotta atti volti a prevenire, per il futuro e in altre procedure, il verificarsi delle medesime illegittimità riscontrate.

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