Tribunale di Torre Annunziata: la pubblicità sul PVP
30 Ottobre 2018
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE CIVILE SETTORE ESECUZIONI
Oggetto: CIRCOLARE RELATIVA ALLA PUBBLICITÀ SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE - PRESCRIZIONI E MODALITÀ OPERATIVE
Il Presidente Coordinatore ed i Giudici dell'esecuzione, attualmente in servizio presso l'intestato Tribunale, preso atto che, in data 20 Gennaio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 16 il Provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 12 gennaio 2018 - Provvedimento di adozione delle specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche, con la presente intendono fornire ai professionisti incaricati le indicazioni necessarie all'espletamento degli adempimenti pubblicitari imposti dalla novella legislativa:
Profili Generali Per gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018, è obbligatorio l'inserimento dell'avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche per tutte le procedure in corso. L'onere pubblicitario prescritto sostituisce l'affissione nell'albo comunale e si aggiunge alle forme di pubblicità già contenute nell'ordinanza di vendita. L'omessa pubblicazione per causa imputabile al creditore procedente e/o intervenuto comporta la sanzione della estinzione del processo esecutivo ex art. 631-bis c.p.c..
Prescrizioni operative Il professionista curerà la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (di seguito PVP) secondo le seguenti prescrizioni: 1) SPESE: Il soggetto che cura l'adempimento pubblicitario dovrà versare, in via preliminare, il contributo di cui all'art. 18-bis T.U. 115/2002. In caso di incapienza del fondo spese iniziale, i GGEE autorizzano sin d'ora i professionisti incaricati a chiedere la corresponsione di un ulteriore fondo spese, di importo corrispondente ad euro 100,00 per ogni lotto in vendita, moltiplicato per il numero di esperimenti di vendita ancora da tenere, direttamente al creditore procedente - ad a tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo con l'avvertimento che, in caso di mancata corresponsione del fondo spese richiesto, il GE estinguerà la procedura ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c.. Ad ulteriore precisazione, si evidenzia che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza del pagamento del contributo solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso.
2) CONTENUTO DELLA PUBBLICAZIONE: Il professionista incaricato della pubblicazione, dopo aver effettuato l'accesso al portale nell'area riservata, dovrà digitare i dati identificativi della procedura ed inserire gli atti che intende pubblicare.
Il professionista incaricato è autorizzato, sin d'ora, a richiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul portale nonché copia della perizia in modalità compatibile con la normativa in tema di privacy.
3) TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE: Il professionista incaricato della pubblicità dovrà procedere all'inserimento dei dati e documenti sopra indicati almeno settanta giorni prima della data fissata per la vendita.
4) CERTIFICAZIONE: Il professionista incaricato della pubblicità, il giorno prima di quello fissato per la vendita, procederà a scaricare dal portale la certificazione di avvenuta pubblicità sul PVP.
Mandano alla Cancelleria ed al gestore Aste Giudiziarie per la diffusione della presente circolare tramite il sito del Tribunale e agli ordini professionali interessati.
Mandano alla Cancelleria per la comunicazione e l'inserimento della presente circolare in tutte le procedure esecutive delegate.
Torre Annunziata, 21 febbraio 2018
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