Regolamento confini

Sergio Matteini Chiari
Maria Elena Matteini Chiari
30 Ottobre 2018

L'azione di regolamento di confini (actio finium regundorum) è un'azione reale a difesa della proprietà, volta alla determinazione giudiziale di un confine che sia incerto. Competente territorialmente a conoscere dell'azione in esame è il giudice del luogo in cui è posto l'immobile.
Inquadramento

L'azione di regolamento di confini (actio finium regundorum) è un'azione reale a difesa della proprietà, volta alla determinazione giudiziale di un confine che sia incerto.

L'azione è prevista dall'art. 950 c.c., ove viene sancito che ogni mezzo di prova è ammesso e che, in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

L'azione è proponibile anche nei confronti della P.A..

L'azione si distingue sia dall'azione di rivendicazione che dall'azione per apposizione di termini.

Competente territorialmente a conoscere dell'azione in esame è il giudice del luogo in cui è posto l'immobile (art. 21 c.p.c.).

Presupposti, natura, condizioni, oggetto e finalità dell'azione

i) Aisensi dell'art. 950 c.c., l'azione di regolamento di confini, che ha natura reale petitoria, presuppone l'incertezza oggettiva (assenza di demarcazione visibile) o soggettiva (inidoneità della demarcazione a separarli in modo certo e definitivo) sui confini tra i fondi ed ha per oggetto l'accertamento dell'effettiva estensione dei fondi limitrofi, vale a dire la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà dei contendenti, non venendo in contestazione i rispettivi titoli di acquisto ed il diritto di proprietà (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2006, n. 21686; Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28349; Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 3559; Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2016, n. 23241).

ii) L'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2006, n. 21686; Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2010, n. 13986).

Tra le condizioni dell'azione non è compresa l'origine illecita del possesso della porzione controversa. Pertanto, ai fini della relativa pronuncia accessoria di rilascio, è del tutto irrilevante accertare l'origine illecita del relativo possesso (Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2014, n. 5603).

iii) Pur nel silenzio dell'art. 950 c.c., l'azione di regolamento di confini, che – si ribadisce, ha natura reale e petitoria – viene ritenuta imprescrittibile, a meno che non venga eccepita l'usucapione (Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2008, n. 5134).

iv) É stato precisato che l'art. 950 c.c. si riferisce non solo ai terreni rustici, ma anche a quelli urbani, edificati o non, essendo la parola «fondo» indicativa dell'unità immobiliare come area suscettibile di tutte le sue possibili utilizzazioni (Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2017, n. 25354).

v) L'azione mira a un accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, non ad imporre il compimento di opere, così che, ove sia necessaria la demolizione di un muro ai fini recuperatori, il giudice non può imporre – difettando altra e specifica domanda – la ricostruzione del muro stesso sulla linea di confine accertata (Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2016, . 14131).

Inammissibilità/Improponibilità della domanda

i) Il giudice ha il potere di riscontrare, anche d'ufficio, il difetto del presupposto dell'azione di regolamento di confini, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi; pertanto, ad es., deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria (Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2011, n. 3723).

ii) Manca il presupposto di ammissibilità della domanda, costituito dall'incertezza del confine, quando i singoli fondi risultino separati da una strada vicinale formata ex collatione privatorum agrorum, vale a dire con apporti di terreno dei proprietari frontisti, essendo il sedime di tale nuovo bene in comproprietà dei medesimi titolari degli immobili latistanti; né il giudice può fare applicazione dell'art. 950 c.c. al fine di individuare, all'interno della strada vicinale oggetto di comunione, l'originaria linea di confine, ormai modificata, atteso che, in tal modo, egli accoglierebbe una domanda di accertamento dell'iniziale estensione delle proprietà individuali, rispetto alla quale le parti non hanno interesse ad agire (Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 2013, n. 3130; Trib. Taranto, sez. II, 17 marzo 2016, n. 941, Foro it. 2016, 7-8, 2611).

iii) Anche al giudice di appello è dato il potere di riscontrare d'ufficio il difetto del presupposto dell'azione, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi – salvo l'effetto preclusivo derivante dalla mancata impugnazione di una specifica statuizione della sentenza di primo grado (Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2009, n. 8251).

iv) Il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione al riguardo e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum (Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2009, n. 8251).

Il regolamento amichevole può avvenire in varie forme.

Tale regolamento può, ad es., assumere la forma di un negozio di accertamento, mirato a dare soluzione definitiva ed immutabile alla situazione di obiettiva incertezza.

Si ritiene che, negli ambiti della fattispecie in esame tale negozio possa assumere forma diversa da quella scritta, potendosi perfezionare anche verbalmente (Cass. civ., sez. II, 7 dicembre 1991, secondo cui l'intervenuto accordo può provarsi anche a mezzo di testimoni) o mediante comportamento concludente, ad es. mediante la costruzione, su accordo dei proprietari confinanti, di un muro o di una rete metallica per delimitare la linea di confine tra due fondi (Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2009, n. 7640; Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2009, n. 8251; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2009, n. 7640).

Posizione dell'attore e del convenuto

Nell'azione di regolamento di confini, mentre l'attore è dispensato dal proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione, il convenuto, ove intenda non solo resistere alla domanda altrui, ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale, sia pure avente contenuto analogo e reciproco rispetto a quella proposta dall'attore (Cass,, sez. II, 22 febbraio 2011, n. 4288; Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2016, n. 852; Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2016, n. 6148).

Si ritiene che, in mancanza di tale domanda riconvenzionale, il giudice non possa disporre il rilascio della porzione che risulti illegittimamente goduta dall'attore e che, ove lo facesse, ricorrerebbe il vizio di ultrapetizione.

Per ottenere il rilascio il convenuto, in mancanza della proposizione di apposita domanda riconvenzionale o di un rilascio spontaneo dell'attore, dovrebbe agire con un successivo giudizio, facendo valere l'intervenuto accertamento sullo stato di godimento (Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2007, n. 858).

Con riguardo alla posizione dell'attore, è stato precisato a) che laddove la domanda di rilascio venga esplicitamente formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non costituisce domanda nuova, quindi inammissibile ed il cui accoglimento vizierebbe di ultrapetizione la pronuncia del giudice, essendo qualificabile come la specificazione di una naturale conseguenza della domanda introduttiva del giudizio (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2011, n. 4288); b) che, proposta in primo grado l'azione di regolamento di confini, è possibile domandare per la prima volta in appello il rilascio della zona illegittimamente in possesso del confinante perché trattasi di domanda consequenziale a quella originariamente proposta (Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2004, n. 22775).

Accertamento dei confini. Regime probatorio

i) Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio duplex incertae partis (il giudizio ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi), diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe sia sull'attore sia sul convenuto, le cui posizioni sono stanzialmente uguali, l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine (Cass. civ., sez. II, 7 settembre 2012, n. 14993; Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2013, n. 20144; Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2013, n. 17644).

Nell'ambito dell'azione in esame, pertanto, i titoli di acquisto, legali o convenzionali, derivativi od originari che siano, costituiscono «non già temi, ma mezzi di prova», che, in quanto tali, come non servono a delimitare la domanda così neppure servono a modificarne gli elementi (Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2013, n. 7746).

ii) Ai sensi dell'art. 950 c.c., è ammesso ogni mezzo di prova.

É principio consolidato che la fonte probatoria primaria per l'accertamento dell'esatto confine è rappresentata dall'esame dei titoli delle rispettive proprietà e dal tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto e richiamato in essi con valore negozialmente vincolante (Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2006, n. 21686; Cass. civ., sez. II, 11 novembre 2008, n. 26951; Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2012, n. 20556; Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2016, n. 6740).

Particolare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto viene, di regola, data nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento di terreno originariamente unico (Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2014, n. 27170; Cass. civ., sez. II, 8 settembre 2015, n. 17756; Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2241).

Nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, particolare valenza viene data al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo (Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 2006, n. 512; Cass. civ., sez. II, 8 settembre 2015, n. 17756; Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2241).

iii) In ordine all'idoneità probatoria dei documenti catastali si registrano differenti orientamenti.

Da un lato si afferma che la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini (Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5257; Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24167)

Da un altro lato, si afferma che l'assunto secondo cui le risultanze catastali devono cedere a quelle dei titoli, può essere corretta e dirimente soltanto nel caso in cui queste ultime siano univoche e non si prestino ad incertezze interpretative, nel qual caso, invece, i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati negli stessi non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti (Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2012, n. 2369).

iv) Circa altri mezzi probatori, è stato affermato a) che, in tema di azione di regolamento di confini, in ossequio al principio della forma scritta per la costituzione, il trasferimento e la modifica di diritti reali, previsto dall'art. 1350 c.c., che rende di norma inammissibile per irrilevanza, ai fini della determinazione dell'oggetto degli inerenti titoli, la prova per testimoni, di questa può tenersi conto solo in via residuale, qualora sulla base degli oggettivi elementi forniti dai titoli e dal frazionamento in essi richiamato, sia risultato comunque incerto il confine (Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2007, n. 23500); b) che la presunzione di comunione del fosso ai sensi dell'art. 897 c.c. non può applicarsi ove il confine sia controverso, sicché essa non può essere invocata per regolare il confine secondo l'andamento del fosso in difformità da quanto risultante nelle mappe catastali (Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2015, n. 22909).

Segue. Poteri del giudice

i) Nell'azione di regolamento di confini, il giudice – svincolato, in ragione della regola secondo cui l'onere probatorio fa carico ad entrambe le parti, dal principio actore non probante reus absolvitur (Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2009, n. 5881; Cass. civ., sez. II 7 settembre 2012, n. 14993) – ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo (Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2004, n. 11200; Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2009, n. 27521)

Qualora l'onere probatorio incombente sulle parti non risulti, per la mancanza di prove o per l'inidoneità di quelle disponibili (ad es., in quanto non siano stati prodotti i titoli di acquisto oppure ivi, nel frazionamento agli stessi allegato, manchino o siano insufficienti le indicazioni sul confine), compiutamente assolto, stante in ogni caso il dovere del giudice di provvedere nel merito, procedendo all'individuazione dell'esatta linea di confine tra i fondi, deve ritenersi sussistente in capo al medesimo un discrezionale potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, nonché un potere di integrare o disattendere i medesimi, anche con ricorso al sistema di accertamento sussidiario (al quale può/deve farsi riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine) costituito dalle mappe catastali (Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 2006, n. 21686; Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2009, n. 5881; Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2013, n. 17644; Csss. , sez. II, 3 settembre 2013, n. 20144; Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2016, n. 6740; Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2017, n. 14020).

Si ritiene che il ricorso al mezzo probatorio da ultimo detto sia consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino – apprezzamento incensurabile in sede di giudizio di legittimità, ove debitamente motivato – comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3082; Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28103; Cass. civ., sez. II, 6 maggio 2013, n. 10501; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2014, n. 7290).

ii) Va segnalato che in un'occasione, essendo stata acclarata l'impossibilità di determinare il confine tra i fondi sulla base del frazionamento allegato al contratto definitivo, è stato ritenuto di poter fare riferimento, onde individuare l'oggetto della compravendita, e con esso il confine, al frazionamento indicato nel contratto preliminare (Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2016, n. 6740).

Litisconsorzio

i) L'azione di regolamento di confini ha come contraddittori i proprietari dei fondi finitimi.

La qualità di parti va riconosciuta ai proprietari attuali dei suoli, indipendentemente dall'epoca cui può essere fatta risalire l'alterazione del perimetro di essi a scapito di uno o dell'altro dei proprietari; l'azione concerne, infatti, l'accertamento della condizione in cui i fondi si trovano al momento della proposizione della domanda e tende a definire i rapporti fra i due diritti contrapposti da parte di coloro che al presente sono titolari (Trib. Bari, sez. I, 16 aprile 2014, n. 1945).

Deve, dunque, escludersi che i precedenti proprietari siano litisconsorti necessari.

ii) Nell'azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini (Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3082; Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2013, n. 27041).

Detto principio non trova deroga nel caso di appartenenza dei fondi di cui sia incerto il confine a coniugi in regime di comunione legale, posto che l'azione diretta al suo regolamento, non implicando la soluzione di un conflitto tra titoli di proprietà, non comporta alcun apprezzamento sull'esistenza dell'unico ed inscindibile rapporto giuridico di cui i coniugi sono titolari in relazione al loro fondo (Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3082).

iii) É stato ritenuto che non sia litisconsorte necessario il terzo titolare di servitù costituita da alcuno dei proprietari su una porzione dei fondi contigui non appartenente allo stesso, atteso che il terzo non è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, ma di una posizione dipendente da quella del concedente, in quanto tale assoggettata all'efficacia riflessa del relativo giudicato (Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2013, n. 28423).

Eccezione di usucapione

i) Il convenuto nell'azione di regolamento di confini può opporre eccezione di usucapione.

Occorre distinguere fra il caso in cui con tale eccezione si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza che sia messo in discussione il titolo di acquisto vantato ex adverso dal casoin cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, del quale, in conseguenza, viene contestata la validità.

Nel primo caso, l'eccezione non è idonea a snaturare l'azione di regolamento di confini; nel secondo, invece, si verifica il conflitto di titoli che è presupposto dell'azione di rivendicazione (v., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2013, n. 20144; Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2013, n. 18870).

ii) L'eccezione di usucapione sollevata da parte del convenuto negli ambiti dell'azione in esame è stata ritenuta inammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, vale a dire nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per sé incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, ma è proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente (Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2005, n. 27413; Cass. civ., sez. VI, ord. 19 settembre 2017, n. 21607).

iii) Chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente a non domino a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso). Ne consegue che il convenuto in azione di regolamento di confini che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta traditio in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione (Cass. civ., sez. VI, ord. 26 ottobre 2011, n. 22348).

Azioni di regolamento di confini nei confronti della P.A.

Per regola generale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle domande di accertamento dei confini tra un terreno privato e aree demaniali o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali domande per oggetto – quali ne siano le pur diverse formulazioni – la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo (il diritto di proprietà) dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico).

Più esattamente, il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e amministrazione. Con la conseguenza che ove il privato – al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva – deduca la lesione di un diritto dominicale, in relazione a un rapporto nel quale alla P.A. non è attribuito dalla legge alcun potere autoritativo né alcuna discrezionalità, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4127; Cass. civ., sez. VI, ord. 22 settembre 2017, n. 22188, secondo cui le controversie instaurate tra un privato ed un ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro effettiva estensione nonché al regolamento dei rispettivi confini rientrano nella giurisdizione ordinaria, non potendo nessuna di esse includersi nella «materia urbanistica ed edilizia» di cui all'art.34 del d.lgs. n. 80/1998).

Segue. Demanio marittimo

Ad avviso della Suprema Corte, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l'esercizio di un potere discrezionale della P.A.; ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10817).

É stato precisato che, laddove alla delimitazione venga provveduto mediante accordo scritto tra le parti, il relativo verbale in analogia col negozio privato di accertamento mediante il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano a un'amichevole determinazione del confine, assume una rilevanza probatoria, a tal fine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti a inficiarne la validità, sul piano formale o per intrinseci vizi sostanziali (Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 2290; Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2016, n. 21018).

Azione di regolamento di confini e azione di rivendica

L'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.

Diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa e postula l'esistenza di un conflitto fra i medesimi (si vedano, sul tema, Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2009, n. 15954; Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28349; Cass. civ., sez. II, 3 settembre 2013, n. 20144; Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2013, n. 14660; Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2017, n. 2297).

Azione di regolamento di confini e azione di apposizione dei termini

A differenza dell'azione di regolamento di confini, che è di natura reale, quella per apposizione dei termini è di carattere personale.

Tuttavia, si ritiene che nulla osti a che quest'ultima azione possa essere esplicitamente o implicitamente inserita nella controversia promossa con la proposizione della prima, quale pretesa accessoria e consequenziale in una situazione in cui non solo manchi un confine certo e determinato ma difettino anche segni esteriori del confine stesso (Cass. civ., sez. II, 17 agosto 2005, n. 16970; Cass. civ., sez. VI, 8 aprile 2011, n. 8100; Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2013, n. 25244).

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