La (tendenziale) procedibilità del ricorso per cassazione privo di attestazione di conformità
30 Ottobre 2018
Massima
Il deposito in Cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.
Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.
Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, CAD impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. Il caso
Un ricorso per cassazione, predisposto in formato telematico e sottoscritto con firma digitale, veniva notificato a mezzo PEC. In Cancelleria venivano depositate le copie cartacee del ricorso, del messaggio PEC con cui era stato notificato il ricorso nonché delle relative ricevute di accettazione e avvenuta consegna, senza alcuna attestazione di conformità. Per converso, veniva depositata da parte del controricorrente copia del ricorso notificato di cui veniva attestata la conformità rispetto all'originale telematico. Nonostante l'impugnazione fosse poi oggetto di rinuncia a seguito di definizione transattiva tra le parti, le Sezioni Unite, ritenendo che il caso riguardasse una questione di particolare importanza, esercitavano il potere di cui all'art. 363 c.p.c. per esprimere il principio di diritto nell'interesse della legge. La questione
È sempre improcedibile il ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC se privo della rituale attestazione di conformità? A tal riguardo, non rileva in alcun modo la condotta assunta dalla controparte? È possibile per il ricorrente apporre efficacemente l'attestazione di conformità oltre il termine fissato per il deposito del ricorso? Le soluzioni giuridiche
Muovendo da una prospettiva antiformalistica ispirata a norme e principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.) e sovranazionali (artt. 47 Carta di Nizza, 19 TUE e 6 CEDU), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si discostano dall'orientamento giurisprudenziale – sostanzialmente unitario sino ad oggi – che applica(va) la sanzione dell'improcedibilità al ricorso notificato a mezzo pec come originale telematico e depositato in copia analogica priva di regolare attestazione di conformità rispetto all'originale.
L'esigenza avvertita dalla Cassazione è, in breve, quella di dare applicazione al “principio dell'effettività della tutela giurisdizionale”, esigenza coltivata – secondo la decisione in commento che pure se ne discosta – anche dalle pronunce che hanno richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione l'apposizione dell'attestazione di conformità (tra le altre, Cass. n. 30918/2017), le quali, secondo le Sezioni Unite, hanno comunque offerto “un'interpretazione evolutiva” della disciplina del giudizio di cassazione ritenendo ammissibile “la formazione digitale del ricorso e il suo deposito in copia analogica autenticata”.
In questa prospettiva – prosegue la decisione in commento - occorre dare risalto ed applicazione ad una serie di principi fondamentali del sistema processuale, incluso il “principio cardine di ‘strumentalità delle forme' degli atti del processo” per il quale una data forma non è prescritta “per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo”, bensì “in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato”, risultato che nell'ambito del giudizio di cassazione ricomprende, tra gli altri, “l'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare sollecitamente le verifiche di rito” nonché “il diritto della parte resistente di far constare i vizi del ricorso”.
Su questa base, le Sezioni Unite traggono una prima conclusione: se è il controricorrente ad autenticare ex art. 9 l. n. 53/1994 la copia del ricorso notificatogli, pure in mancanza di attestazione di conformità da parte del ricorrente, il ricorso notificato telematicamente non può essere dichiarato improcedibile. Ragionare in senso contrario, nonostante il raggiungimento dello scopo di consentire “l'attivazione della sequenza procedimentale senza ritardi apprezzabili”, peraltro grazie all'esibizione del documento “dalla stessa parte interessata a far constare la violazione processuale”, significherebbe in ultima analisi violare i “principi del giusto processo” che è anche strumento per “preservare al giudizio la sua essenziale tensione verso la decisione di merito”.
Ma non solo. Anche in mancanza di (espresso) riconoscimento da parte del controricorrente della conformità del ricorso originale notificatogli, non va di per sé dichiarato improcedibile il ricorso notificato telematicamente e depositato in copia analogia senza attestazione di conformità.
Il ragionamento delle Sezioni Unite sul punto fa leva sull'art. 23, co. 2 CAD che sancisce il principio della efficacia probatoria equivalente della copia analogica rispetto a quella dell'originale telematico qualora la conformità tra i due documenti non sia espressamente disconosciuta.
L'applicazione di tale norma viene giustificata anzitutto in ragione dell'art. 2, co. 6 CAD che prevede, infatti, l'applicazione delle norme del CAD anche in ambito processuale “in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto in materia di processo telematico”. Per supportare l'applicazione dell'art. 23, co. 2 CAD, la Cassazione richiama poi il principio, affermato già in epoca risalente, per il quale il deposito di una copia del ricorso in cassazione, anziché dell'originale come previsto dall'art. 369, co. 1 c.p.c., “non determina improcedibilità del ricorso medesimo, qualora non vi siano dubbi sulla conformità all'originale della copia”, essendo così soddisfatte le finalità dell'art. 369 c.p.c. (radicamento del giudizio e verifica preliminare sulla costituzione del contraddittorio e sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità). Tale principio – prosegue la Corte – è affermato anche dalle pronunce che nei casi di deposito della sola copia fotostatica del ricorso (in luogo dell'originale analogico) hanno escluso la possibilità di applicare l'art. 2719 c.c. (che, ai fini che qui rilevano, sancisce il principio della medesima efficacia probatoria della copia fotografica rispetto alla copia autentica qualora la conformità rispetto all'originale non sia espressamente disconosciuta). Ricorda la Corte come le argomentazioni per escludere l'applicazione dell'art. 2719 c.c. siano basate, da un lato, sull'idea che sia sottratta alle parti, e quindi sia indisponibile, la verifica preliminare sulla costituzione del contraddittorio e sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità dell'impugnazione, dall'altro sul rilievo per cui la “controparte …, non essendo mai stata in possesso dell'originale, non è in grado di valutare la conformità all'originale della fotocopia” (tra le altre, Cass. n. 26222/2005).
Tale “apparato argomentativo” non è tuttavia ritenuto conclusivo nella pronuncia in commento “nell'ipotesi di ricorso nativo digitale e come tale notificato a mezzo PEC” dove, cioè, si è in presenza di: - un ricorso nelle forma di un “documento informatico originale sottoscritto con firma digitale”, in linea a quanto previsto dall'art. 20 CAD, che nell'individuare i caratteri del documento informatico, attribuisce a quest'ultimo l'efficacia della scrittura privata purché sottoscritto digitalmente, così peraltro soddisfacendo il requisito della sottoscrizione del ricorso ex art. 365 c.p.c. o comunque della sottoscrizione dell'atto processuale; - una notifica telematica che può avere ad oggetto proprio – e solo – il documento originale informatico sottoscritto con firma digitale, conformemente all'art. 19-bis del decreto dirigenziale del 16.4.2014 e aggiornato il 28.12.2015 (il che, sotto altro profilo, dimostra l'erroneità di quanto sostenuto in Cass. n. 17020/2018 che aveva postulato la possibilità di notificare un atto nativo originale privo di firma digitale).
In questa situazione – prosegue la Corte – è evidente che “l'originale del ricorso nativo digitale … è unico e per essere valido … deve essere sottoscritto con firma … digitale; l'atto così formato e sottoscritto è, quindi, l'atto che l'avvocato provvede a notificare, a mezzo PEC, all'indirizzo PEC … della controparte”. Dal che derivano due osservazioni: la prima per cui “la parte destinataria della notificazione sarà … in possesso proprio dell'originale del ricorso notificato, sottoscritto con firma digitale, sicché sarà posta nella condizione di operare una verifica di conformità all'originale (in suo possesso) della copia analogica del ricorso che è stata già depositata in cancelleria”; la seconda secondo cui “stante [ad oggi] l'impossibilità di procedere al deposito telematico del ricorso [per cassazione], la Corte non è affatto in grado di verificare, essa stessa, la conformità all'originale nativo digitale della copia analogica del ricorso depositata”.
Proprio quest'ultima osservazione - osservano le Sezioni Unite - è alla base dell'art. 9, co. 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994 (disposizione pensata per i giudizi dove è già presente il sistema del p.c.t. ed applicata, in virtù di una “interpretazione evolutiva”, come “regola (necessitata)” al giudizio di cassazione), con cui si affida alla parte, qualora non si possa depositare l'originale telematico notificato, l'onere di attestare la conformità all'originale della copia depositata, affidando alla parte ciò che, nella tesi accolta dalla giurisprudenza maggioritaria, “si afferma essere alla stessa parte sottratto e, dunque, indisponibile”.
In considerazione di quanto precede, le Sezioni Unite, sempre nell'ottica di garantire la “tutela giurisdizionale nella sua effettività”, giungono alla seconda conclusione per la quale “proprio perché il destinatario della notificazione è in possesso dell'originale del ricorso in formato digitale e, quindi, è in grado di valutarne appieno la conformità alla copia analogica informe (ossia priva di attestazione ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) che sia stata tempestivamente depositata (nei venti giorni prescritti dall'art. 369 c.p.c.) dal ricorrente, [il destinatario della notificazione può] attesta[re] l'esito di una siffatta verifica tramite il mancato disconoscimento di detta conformità”. Il tutto, ancora una volta, “senza determinare … ‘ritardi apprezzabili' nell'attivazione della sequenza procedimentale ed essendo coinvolta … la ‘stessa parte interessata a far constare la violazione processuale'”.
La terza conclusione fatta propria dalla Cassazione, che anche sotto tale profilo muove da una “applicazione calibrata del principio … di sterilizzazione della sanzione dell'improcedibilità in assenza di ‘ritardi apprezzabili' nell'attivazione della sequenza procedimentale”, configura il deposito del ricorso in cassazione come una “fattispecie a formazione progressiva”: una volta rispettato il “presupposto, indefettibile, della iniziale tempestività (nei venti giorni stabiliti dall'art. 369 c.p.c.) del deposito del ricorso [privo di rituale attestazione di conformità]”, il completamento della procedura di deposito potrà avvenire anche successivamente, entro un “lasso temporale da reputarsi proporzionato e ragionevole” e segnatamente sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (rispettivamente ex artt. 379, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.). Le modalità di perfezionamento varieranno poi a seconda dell'ipotesi che verrà di volta in volta rilievo: in caso di tardivo deposito del controricorso senza disconoscimento della copia analogica del ricorso tempestivamente depositato, il perfezionamento del deposito si verificherà proprio per effetto del mancato disconoscimento ex art. 23, co. 2 CAD; il ricorrente sarà invece onerato di depositare ex art. 372 c.p.c. (senza necessità di notificazione) l'asseverazione di conformità della copia depositata all'originale notificato nei casi di mancato deposito del controricorso, di disconoscimento da parte del controricorrente ovvero, in presenza di più destinatari della notificazione telematica, quando non tutti depositino il controricorso (pur a fronte del mancato disconoscimento di chi abbia depositato il controricorso poiché “detto comportamento concludente ex lege impegna solo la parte che lo pone in essere”). Osservazioni
La pronuncia in commento costituisce il superamento di quello che è stato definito il “neo-formalismo informatico”, cioè l'atteggiamento giurisprudenziale che esaspera il rispetto di requisiti formali nell'ambito della progressiva digitalizzazione del processo civile, così assorbendo “il dovere decisorio del giudice con una decisione meramente processuale (recte, procedurale)” al chiaro scopo di alleggerire il carico dei giudizi pendenti senza effettuare una decisione nel merito (Villata, Contro il Neo-formalismo informatico, Riv. Dir. Proc., 2018, 1, 155 ss.).
Ai fini che qui rilevano, tale atteggiamento ha condotto la giurisprudenza sinora maggioritaria (ad es. Cass. n. 30918/2017 espressamente richiamata dalle Sezioni Unite e, recentemente, tra gli altri, Cass. n. 16496/2018, Cass. 20818/2018, Cass. 22070/2018 e Cass. 23917/2018) a dichiarare improcedibili i ricorsi per cassazione notificati telematicamente laddove, in sede di deposito della relativa copia cartacea, il ricorrente non produceva l'attestazione della conformità della copia cartacea prodotta all'atto originale (più, in dettaglio, del messaggio PEC di notifica, del ricorso, della relazione di notifica, della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna).
Il ragionamento su cui si basa tale orientamento giurisprudenziale è, in breve, nel senso che in mancanza di attestazione di conformità non vi è prova della notifica, talché non si consente al giudice di verificare il rispetto dei termini fissati per il giudizio di cassazione (sia ai fini della tempestività del ricorso per cassazione sia dell'eventuale controricorso che può contenere anche ricorso incidentale). Poiché tali termini sono sottratti alla disponibilità delle parti, nessun rilievo da un lato può avere la non contestazione della controparte, dall'altro il giudice, d'ufficio, può effettuare le relative verifiche.
Ognuna di tali argomentazioni è stata vagliata dalla decisione in commento, che ne ha poi confutato l'efficacia sia su un piano specifico, cioè relativo al singolo argomento che di volta in volta è venuto in rilievo sia – e soprattutto – su un piano generale dove le Sezioni Unite hanno fatto applicazione di norme e principi che fondano il diritto processuale, quali il principio più volte richiamato della “effettività della tutela giurisdizionale” strettamente connesso, nell'interpretazione fatta propria dalla decisione in commento, a quello della strumentalità delle forme (v. par. 4 che precede per la ricostruzione analitica della soluzione fatta propria dalle Sezioni Unite).
In tale direzione, una volta verificate le funzioni pratiche collegate alla necessità dell'attestazione di conformità della copia cartacea depositata rispetto all'originale telematico notificato (ordinato avvio del giudizio di cassazione, sollecito completamento delle verifiche di rito – inclusa quella sulla tempestività degli atti depositati - e il diritto di difesa del controricorrente di eccepire eventuali vizi del ricorso), le Sezioni Unite hanno potuto limitare l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità del ricorso privo ab origine dell'attestazione di conformità ad ipotesi residuali (in cui, in sintesi, il ricorrente mantiene un atteggiamento inerte non attestando la conformità, nonostante il destinatario della notifica rimanga solo intimato nel giudizio ovvero disconosca espressamente la conformità dell'atto notificatogli rispetto a quello depositato dalla controparte).
Aldilà della specifica soluzione individuata nel caso affrontato nella pronuncia in commento – che pure presenta carattere rilevante dato l'elevato numero di pronunce che ad oggi hanno dichiarato l'improcedibilità del ricorso privo di regolare attestazione di conformità – la decisione delle Sezioni Unite merita di essere segnalata, su un piano più generale, come conferma della necessità di interpretare ed applicare le nuove regole con fondamento telematico (quella sull'attestazione di conformità nel caso di specie) sempre alla luce dei fondamentali principi e disposizioni del codice di procedura civile. |