Tribunale di Milano: da rettificare l’atto di nascita della minore nata da una coppia di papà
30 Ottobre 2018
Il caso. I ricorrenti, uniti civili, hanno chiesto al Tribunale di Milano di ordinare all'Ufficiale dello stato civile la rettificazione dell'atto di nascita della loro figlia minore, avuta a Los Angeles tramite ricorso alla pma, aggiungendo anche il nominativo, quale secondo genitore, del padre non biologico. Su istanza dei ricorrenti, infatti, era stato inizialmente rilasciato negli Stati Uniti un atto di nascita parziale (poi trascritto in Italia) con la sola indicazione come genitore del padre biologico poiché la coppia aveva timore che un atto di nascita indicante due genitori dello stesso sesso non sarebbe stato trascritto dall'Ufficiale di stato civile italiano, con conseguenze pregiudizievoli per la bambina. In seguito, a fronte del favor dimostrato da giurisprudenza e Ufficiali di stato in merito alla trascrivibilità di tali atti, i ricorrenti avevano chiesto e ottenuto il rilascio dell'atto integrale di nascita negli Stati Uniti.
Non esiste in Italia un divieto alla bigenitorialità delle coppie same sex. Considerato che il ricorso alle tecniche di pma non può costituire presupposto per un giudizio di contrarietà all'ordine pubblico dell'atto di nascita oggetto del caso in esame, il Tribunale ritiene necessario analizzare, invece, gli effetti della certificazione in Italia della sussistenza di uno status filiationis tra la minore (cittadina italiana e statunitense) e il ricorrente, già legalmente riconosciuto come genitore negli Stati Uniti. Deve a tal proposito considerarsi che: - l'assenza di un legame genetico tra il soggetto riconosciuto come genitore e il minore ricopre sempre meno importanza nella giurisprudenza e nella normativa internazionale, comunitaria e interna dovendosi valorizzare al contrario altri aspetti della genitorialità, quali la volontarietà, il consenso e l'assunzione della responsabilità genitoriale; - non esiste nell'ordinamento italiano alcun espresso divieto al riconoscimento della genitorialità di coppie omosessuali, fattispecie che al contrario ha trovato sempre maggiore tutela nelle pronunce giurisprudenziali che hanno autorizzato le adozioni ex art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184/1983 nei confronti di coppie dello stesso sesso. Inoltre, solo certificando allo Stato Civile la genitorialità anche formale del padre non biologico si può ottenere il ricongiungimento dell'identità giuridica della minore alla sua già delineata identità sociale mentre al contrario un rigetto della domanda ne pregiudicherebbe i diritti (ad esempio in caso di decesso del padre biologico o di scioglimento dell'unione civile) con effetti palesemente discriminatori per la bambina in quanto fondati esclusivamente «sull'identità sessuale della coppia che ha scelto di generarla con le tecniche di pma». Ritenuto, pertanto, che la richiesta di rettificazione corrisponda all'interesse della minore in riferimento non solo ai diritti patrimoniali connessi alla certificazione del suo status ma soprattutto ai diritti alla bigenitorialità, alla certezza giuridica e unicità della propria condizione giuridica e sociale nonché alla stabilità dei legami acquisiti fin dalla nascita nel contesto familiare, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita della bambina. |