Il caso. Il Tribunale del riesame di Salerno dichiarava inammissibile la richiesta presentata da due soggetti avverso un provvedimento di sequestro, essendo l'impugnazione pervenuta entro i termini ma effettuata tramite il mezzo irrituale del fax.
I due interessati hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale innanzi alla Cassazione adducendo di aver dapprima inviato il ricorso mediante fax e PEC, per poi depositarlo in forma cartacea. Inoltre i ricorrenti hanno eccepito che tali forme di deposito sarebbero legittime ai sensi dell'art. 583 c.p.p. e che la PEC offrirebbe la medesima certezza della raccomandata, Inoltre, a loro dire, sarebbe stata auspicabile un'interpretazione adeguatrice da parte del Tribunale per il riesame. Per avvalorare quanto sostenuto, i ricorrenti hanno richiamato la pronuncia n. 40187/2014 delle Sezioni Unite, secondo cui è legittimo l'invio tramite fax della dichiarazione del difensore di astensione dalle udienze.
Principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni. I Giudici hanno ritenuto infondati i motivi sollevati dai ricorrenti poiché è inammissibile la proposizione via PEC del ricorso per cassazione, consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della Cancelleria (art. 16-bis, l. n. 179/2012). Anche l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo PEC è inammissibile, essendo una modalità non consentita dalla legge, fermo stando il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.
Allo stato, infatti, l'uso della PEC nel processo penale è previsto per le sole notificazioni e comunicazioni a cura della Cancelleria, dirette a persone diverse dall'imputato.
Riguardo il richiamo operato dai ricorrenti in merito alla riconosciuta legittimità dell'istanza di rinvio dell'udienza per adesione all'astensione dall'udienza tramite fax, la Corte sostiene che l'utilizzo di tale mezzo non causa né l'inammissibilità né l'irricevibilità dell'istanza ma che l'uso di tale mezzo comporta per la parte un onere supplementare di accertamento del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice , onere non previsto ove si utilizzi il canale previsto dal codice. Da ciò deriva che l'uso di PEC o fax per chiedere il rinvio dell'udienza espone il richiedente al rischio che l'istanza non sia tempestivamente portata a conoscenza del giudice. Inoltre, quest'ultimo è tenuto ad esaminare l'istanza di rinvio inoltrata a mezzo fax o PEC ma solo ove ne abbia avuto conoscenza in tempo utile.