Valida la costituzione telematica delle Entrate anche se il ricorrente ha utilizzato strumenti tradizionali

Francesco Brandi
31 Ottobre 2018

Valida la costituzione telematica dell'Agenzia, operata a mezzo del sistema SIGIT nonostante l'opzione operata dalla parte ricorrente con il proprio atto introduttivo, per un processo fondato sul regime analogico delle difese, degli atti e documenti delle parti. Ciò in virtù del favor riconosciuto ormai dall'ordinamento processuale (in tutti i settori) per il sistema telematico di trasmissione degli atti processuali.
Massima

Valida la costituzione telematica dell'Agenzia, operata a mezzo del sistema SIGIT nonostante l'opzione operata dalla parte ricorrente con il proprio atto introduttivo, per un processo fondato sul regime analogico delle difese, degli atti e documenti delle parti.

Ciò in virtù del favor riconosciuto ormai dall'ordinamento processuale (in tutti i settori) per il sistema telematico di trasmissione degli atti processuali.

Di conseguenza la facoltatività che caratterizza ancora oggi l'utilizzo delle tecnologie del

processo telematico tributario

per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell'atto analogico tradizionale ma riguarda entrambe le parti processuali, non potendo l'opzione di una parte vincolare l'altra.

Il caso

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia n. 245 del 12 ottobre 2017 con la quale veniva accolta l'impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento.

Secondo la CTP Reggio Emilia solo nell'ipotesi di

notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC

, la costituzione in giudizio dell'Agenzia, può avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit (di cui alla definizione dell'art. 3 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163); nell'ipotesi opposta, in cui il ricorrente abbia provveduto all'impugnazione dell'avviso secondo le modalità ordinarie quali ad esempio il deposito del ricorso presso la controparte o l'invio, alla stessa, tramite posta ordinaria del proprio ricorso, la costituzione in giudizio deve necessariamente avvenire nelle forme ordinarie senza alcuna possibilità di utilizzazione del sistema SIGIT, mediante il consueto deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite l'invio per posta ordinaria.

Con l'appello l'Agenzia denunciava la nullità del procedimento per

violazione del principio del contraddittorio

per avere la sentenza di primo grado dichiarato illegittimamente la mancata costituzione in giudizio dell'Ufficio.

Nell'accogliere la doglianza dell'Agenzia delle entrate la CTR sottolinea come la facoltatività che connota ancora oggi l'utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell'atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali,

non potendo l'opzione di una parte vincolare l'altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l'utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali

.

La questione

La questione che si vuole trattare attiene alla notifica degli atti processuali attraverso gli strumenti telematici del PTT ed in particolare alla capacità del ricorrente di influenzare la modalità di costituzione in giudizio del resistente. Il tutto in un'ottica di

favor

mostrato dal Legislatore per l'utilizzo di strumenti telematici nella gestione dei rapporti processuali (in stato avanzato nell'ambito del rito civile).

Le soluzioni giuridiche

L'art. 3, comma 3, del D.M. n. 163/2013 ha demandato a successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'individuare le regole tecnico - operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T. (Sistema informativo della giustizia tributaria), alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla

comunicazione

e alla

notificazione

, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del suddetto articolo, nonchè alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione dell'art. 3, comma 3 del D.M. n. 163/2013, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell'uso di

strumenti informatici e telematici nel processo tributario

.

Questi decreti hanno stabilito le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti operazioni:

a)

registrazione e accesso al S.I.Gi.T.

;

b)

notificazioni e comunicazioni

;

c)

costituzione in giudizio

;

d)

formazione e consultazione del fascicolo informatico

;

e)

deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio

;

f)

pagamento del contributo unificato tributario

.

Il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) è la piattaforma informatica attraverso la quale è possibile individuare la Commissione tributaria adita, il procedimento giurisdizionale attivato, il soggetto abilitato, la trasmissione/ricezione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente e la relativa attestazione, nonché la formazione del fascicolo informatico.

Possono accedere al Sigit i giudici, le parti, i procuratori e i difensori. Le regole operative per l'abilitazione al sistema, saranno adottate con successivi decreti MEF.

Le parti, nel ricorso o nel primo atto difensivo, dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata che intendono utilizzare, eleggendo, così, il proprio domicilio digitale. Presso l'indirizzo di PEC stabilito, confluiranno tutte le notificazioni e le comunicazioni telematiche. Tali atti si intendono perfezionati con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore della posta elettronica certificata del destinatario. Per i professionisti iscritti all'albo, l'indirizzo Pec deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini e collegi.

La costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. Alla costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente sono dedicati rispettivamente gli articoli 7 e 8 dell'odierno decreto.

In particolare, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.

Ai sensi del successivo articolo 10 i documenti devono avere i seguenti requisiti:

- devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;

- devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;

- devono essere redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;

- sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti.

Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilità e integrità per anni 5 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:

a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;

b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato (identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale);

c) la data e l'ora dell'accesso.

Sul punto si ricorda infine che solo dal 15 luglio 2017, il

processo tributario telematico è attivo in tutto il Paese

e, quindi, presso tutte le Commissioni tributarie le parti hanno la facoltà, previa registrazione al Sistema informativo della Giustizia tributaria (Sigit) di utilizzare la posta elettronica certificata (Pec) per la notifica del ricorso, anche in appello, e di effettuare il successivo deposito in via telematica degli atti e documenti del processo.

L'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, in vigore dal 1° gennaio 2016, consente a ciascuna parte di avvalersi delle modalità telematiche di notifica e deposito di atti processuali, secondo le disposizioni contenute nel Decreto MEF n. 163/2013 e dei successivi decreti di attuazione.

Osservazioni

Alcuni collegi di merito hanno ritenuto invalida e, quindi, irrilevante ai fini della pronuncia, la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate effettuata in via telematica a fronte di un ricorso introdotto secondo la procedura ordinaria con modalità cartacea.

Tali pronunce (cfr. CTP Latina 15 marzo 2018, n. 268/6/2018; CTP Reggio Emilia 29 gennaio 2018, n. 3/2/2018 e 20 gennaio 2018, n. 2/2/2018; CTP Foggia 21 dicembre 2017, n. 1981/2/2017) hanno desunto che la costituzione in giudizio del resistente debba avvenire telematicamente solo “nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9 (mediante PEC, ndr), argomentando sulla base del combinato disposto dei seguenti articoli del Regolamento:

  • l'articolo 9, rubricato “Notificazione e deposito degli atti” al comma 1 dispone che “il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5”;
  • l'articolo 10, rubricato “Modalità di costituzione un giudizio” al comma 1 dispone che “La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione”; al comma 3 dispone che “La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1”.

Sulla base di tale orientamento, la modalità di notifica scelta dal ricorrente (tradizionale o tramite PEC) vincolerebbe sia il ricorrente che la controparte per tutto il corso del giudizio di merito, compreso il grado d'appello.

In altri termini, secondo taluni giudici di merito, la scelta del mezzo telematico va effettuata sin dal primo grado di giudizio e non è possibile convertire l'iter processuale in appello da cartaceo a telematico, con conseguente inammissibilità dell'appello proposto, per inesistenza della notifica effettuata a mezzo PEC, in caso di primo grado del giudizio svolto con modalità cartacea.

Altre pronunce, come quella in commento, hanno invece assunto un atteggiamento più favorevole all'utilizzo del mezzo telematico, offrendo un'interpretazione opposta della medesima normativa che disciplina il PTT.

Secondo tali pronunce l'unico vincolo prescritto dalla normativa che disciplina il PTT, con riguardo alle modalità di notifica e deposito di atti processuali, è quello stabilito dal comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento (Secondo cui “La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello…”), che obbliga la sola parte che ha adottato in primo grado le modalità telematiche a proseguire il giudizio di merito, compreso il grado di appello, avvalendosi esclusivamente degli strumenti del processo telematico. Nessun obbligo è invece previsto per l'ipotesi inversa di avvio del processo con modalità cartacea (cfr. CTP Foggia 5 febbraio 2018, n. 104/4/2018 e 29 settembre 2017, n. 1507/4/2017).

La norma in questione, non a caso, utilizza il termine “parte”, che indica indifferentemente il ricorrente o il resistente.

Infatti, il principio di facoltatività garantisce ad entrambe le parti la possibilità di scegliere se avvalersi degli strumenti del PTT e non vincola l'altra parte.

Tale posizione è del resto coerente con la circolare dell'11 maggio 2016, n. 2/Df, con cui il ministero dell'Economia e delle finanze, al paragrafo 1.1, ha chiarito che in base al principio di facoltatività "…ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità. In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati. Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito".

Anche una lettura delle norme in questione in un'ottica logico-sistematica, conferma tale conclusione:

da esse si evince infatti il chiaro intento del Legislatore di indirizzare tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, inclusi quelli giudiziari, dapprima nell'ambito processuale civile, poi amministrativo e da ultimo tributario, verso la digitalizzazione

.

A supporto della ritenuta validità della costituzione telematica può richiamarsi l'orientamento della Corte di Cassazione (pronuncia SS.UU. n. 7665/2016), secondo cui le norme di rito non tutelano l'interesse all'astratta regolarità del processo e, pertanto, l'eventuale violazione di una norma processuale non invalida l'atto che ne sarebbe affetto, in assenza di un concreto pregiudizio per il diritto di difesa della parte che ha denunciato la violazione. La Cassazione ha, quindi, ritenuto inammissibile l'eccezione che si limita a denunciare un mero vizio procedimentale senza dimostrare la lesione al diritto di difesa che ne consegue (pronuncia 26831/2014).

Muovendosi in tale prospettiva, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, esaminando nel processo civile una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l'invio alla cancelleria a mezzo posta dell'atto processuale, al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, aveva già chiarito che “…la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (così anche Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509)”.

Ne consegue che la costituzione telematica in caso di ricorso cartaceo determinerebbe al più una mera irregolarità, priva di sanzione processuale, trattandosi comunque di costituzione in giudizio effettuata in una forma legislativamente prevista.

La sanatoria si produce con il rituale inserimento delle controdeduzioni al S.I.Gi.T., che integra il raggiungimento del duplice scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione della controparte dell'atto depositato.

A queste conclusioni è giunta la CTR Abruzzo 12 aprile 2018, n. 346/7/2018 estendendo alla materia tributaria il seguente principio di diritto espresso in tema di processo civile telematico dalla Corte di cassazione n. 9772 del 15 aprile 2016 “In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del D.L. n. 179/2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lett. a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti”.

Infine si segnala, sempre in senso conforme alla pronuncia in commento, la CTP di Foggia (n. 104/4/2018) secondo cui l'unico vincolo prescritto dalla normativa che disciplina il processo tributario telematico, con riguardo alle modalità di deposito e notifica di atti processuali, è quello stabilito dall'art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013, ove si prevede che “

la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore

”.

L'articolo 2, quindi, obbliga la sola parte che ha adottato in primo grado le modalità telematiche a proseguire l'intero giudizio, anche in appello, avvalendosi degli strumenti del processo telematico, senza condizionare le scelte della controparte. Nulla prevede, invece, per l'ipotesi inversa di avvio del processo con modalità cartacea.

Fonte: iltributario.it