Obbligo di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza, a prescindere da una specifica espressa previsione in tal senso della disciplina di gara
31 Ottobre 2018
L'art. 95, comma 10, del Codice Appalti prevede un obbligo legale inderogabile, a carico delle imprese partecipanti ad una pubblica gara, di indicare sempre nell'offerta economica gli oneri di sicurezza e tanto a prescindere da una specifica indicazione in tal senso nella disciplina di gara, stante la capacità della norma primaria di eterointegrare la stessa lex specialis. Né potrebbe attivarsi al riguardo il soccorso istruttorio, atteso che un siffatto meccanismo non è applicabile, a norma dell'art. 83 del Codice Appalti, per le incompletezze riguardanti tra l'altro proprio l'offerta economica. |