La scelta “dei partner commerciali” soggiace alle regole del Codice dei contratti pubblici, poste a tutela della concorrenza

31 Ottobre 2018

: È illegittimo il bando di gara per l'affidamento del servizio di organizzazione mediante una piattaforma aggregatrice web delle attività di rimozione, custodia e restituzione di veicoli, che demandi all'affidatario la scelta dei “partner commerciali” che devono in concreto occuparsi di tali servizi.

Il caso. Le ricorrenti impugnavano tutti gli atti della procedura aperta indetta da Roma Capitale per «l'affidamento del servizio di gestione e di organizzazione mediante una piattaforma aggregatrice web per la rimozione di veicoli, per la loro custodia e rimozione». In particolare censuravano il bando di gara, nonché la delibera di approvazione degli atti integranti la lex specialis, che prevedevano, da un lato, la creazione di una piattaforma web da utilizzare mediante applicazioni digitali, dall'altro, l'aggregazione di operatori economici coordinati dall'aggregatore, chiamati a mettere a disposizione personale, mezzi e strutture, rimettendo alla scelta discrezionale dell'affidatario l'individuazione dei partner commerciali.

La soluzione offerta dal Tar: Il Collegio, accertato che con la procedura de qua era stato individuato esclusivamente il soggetto tenuto alla gestione del servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli tramite la piattaforma web, evidenziava che, in base alla stessa procedura, le ditte – che avrebbero dovuto svolgere materialmente le suddette attività – sarebbero state soggetti esterni, non individuati con la medesima gara, né con una successiva, in quanto scelti direttamente dall'affidatario del servizio.

Tale strutturazione della gara, secondo il TAR, costituisce una «evidente violazione dei principi e delle ragioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, funzionali a garantire la tutela della concorrenza, in particolare, della regola del necessario ricorso ad una gara per la loro individuazione, atteso che l'individuazione dei soggetti che devono svolgere le attività concrete suindicate è rimessa al soggetto affidatario».

In conclusione, il Collegio annulla i provvedimenti impugnati in quanto illegittimamente rimettenti alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta della modalità per individuare i soggetti chiamati a svolgere materialmente le attività esternalizzate.

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