L’esiguità del tempo dedicato dalla Commissione di gara all’esame delle offerte non è ex se indice di illegittimità dell’operato del seggio di gara

Redazione Scientifica
31 Ottobre 2018

Nelle controversie in materia di appalti pubblici è da escludere che possa essere addotta a indice di illegittimità dell'operato del seggio di gara la pretesa inadeguatezza dei tempi impiegati per l'esame...

Nelle controversie in materia di appalti pubblici è da escludere che possa essere addotta a indice di illegittimità dell'operato del seggio di gara la pretesa inadeguatezza dei tempi impiegati per l'esame delle offerte, potendo la brevità dei lavori essere la risultante di particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della Commissione giudicatrice, dell'adeguatezza dell'organizzazione dei suoi lavori ovvero della rilevazione a volte ictu oculi delle peculiari caratteristiche dei progetti presentati. Ne deriva che la rilevata esiguità dell'elemento temporale non rileva per sé stessa, ma, per avere effetti invalidanti, in quanto espressione di una carenza di istruttoria, deve essere accompagnata dalla prospettazione (puntuale e non generica) di una superficialità e inattendibilità nell'esame delle offerte posto in essere dalla Commissione, tale da determinare un esito irrazionale ed illogico delle determinazioni.

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