Appalti per la somministrazione di personale e previsione di un limite minimo inderogabile al ribasso dell’aggio di agenzia
27 Dicembre 2017
Ove, con riferimento ad un appalto per la somministrazione di personale, la stazione appaltante preveda un limite minimo inderogabile al ribasso dell'aggio di agenzia - basato sull'esigenza di contenere i rischi di responsabilità solidale conseguenti alla normativa in materia di somministrazione di lavoro (art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015), non può dirsi invertito il processo logico che rimanda alla finale valutazione di anomalia le questioni di congruità del ribasso.
Il servizio consistente nella somministrazione di personale rientra nell'ambito dei servizi esclusi di cui all'allegato II B d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione ai quali non trovano applicazione diretta gli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 163 del 2006: in alternativa alla verifica di congruità, la Amministrazione ben può optare per la predeterminazione di un aggio di agenzia minimo che garantisca ex se l'affidabilità delle proposte. |