Spese per le operazioni di intercettazione e casellario giudiziale. I decreti attuativi in Gazzetta ufficiale
02 Novembre 2018
In Gazzetta ufficiale 26 ottobre 2018, n. 250, oltre ai decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario (v. Riforma dell'ordinamento penitenziario. In Gazzetta ufficiale i decreti legislativi), sono stati pubblicati altri due d.lgs. attuativi della l. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando): d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103; d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, Disposizione per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Spese per le operazioni di intercettazione. Il d.lgs. 120/2018 introduce nel d.P.R. 115/2002, T.U. spese di giustizia l'art. 168-bis in cui si prevede chei la liquidazione delle spese relative alle prestazioni di intercettazione (art. 96 d.lgs. 259/2003) e di quella funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime deve essere effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del P.M. che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le suddette operazioni. Nel caso in cui vi sia «il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3». È comunque ammessa opposizione contro il decreto di pagamento ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002.
Casellario giudiziale. Tra le varie modifiche apportate dal d.lgs. 122/2018 al d.P.R. 313/2002, si segnala l'inclusione, tra i provvedimenti iscrivibili per estratto nel casellario giudiziale, delle sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 464-septies c.p.p. L'eliminazione delle iscrizioni (art. 5 d.P.R. 313/2002) per morte della persona alla quale si riferiscono non sarà più immediata ma avverrà dopo 15 anni, o comunque al compimento dei 100 anni (anziché 80).Tra le iscrizioni che devono essere eliminate sono inserite quelle relative alla rescissione di giudicato ex art. 669 c.p.p. Tra i provvedimenti che non possono confluire nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato (art. 24, comma1) quelli previsti dall'art. 445 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti), sono esclusi solo se la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti con pena pecuniaria; mentre si aggiungo alla liste dei provvedimenti esclusi quelli che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-quater c.p.p.)e le sentenze che ex art. 464-septies c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. Per il cittadino italiano il certificato conterrà anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo. In relazione al certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato (art. 27 d.P.R. 313/2002) sono aggiunti ai provvedimenti che non possono essere iscritti: i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis c.p.; i provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater c.p.p. che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; le sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies c.p.p. che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. |