Informativa antimafia e revoca dell’aggiudicazione: profili di competenza ed ultrattività della rimozione del provvedimento interdittivo

Redazione Scientifica
22 Dicembre 2017

In caso di impugnazione dell'informativa antimafia innanzi al TAR ed alla successiva impgnazione dell'atto di revoca dell'aggiudicazione innanzi ad altro TAR competente per...

In caso di impugnazione dell'informativa antimafia innanzi al TAR ed alla successiva impgnazione dell'atto di revoca dell'aggiudicazione innanzi ad altro TAR competente per gli atti inerenti alla gara, anziché di impugnazione congiunta davanti allo stesso Tribunale, non sussiste alcun obbligo giuridico per il secondo Giudice di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del primo, pur essendo la soluzione della prima controversia il presupposto logico-giuridico della seconda.

Richiama la sentenza n. 17 del 31 luglio 2014 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale, intervenuta a dirimere un annoso contrasto giurisprudenziale proprio sul giudice territorialmente competente in ordine alle impugnative, anche separate, delle informazioni antimafia e degli atti consequenziali, ha chiarito che l'impugnativa degli atti consequenziali all'informativa antimafia dovrebbe avvenire con motivi aggiunti avanti al T.A.R., già adito, competente territorialmente a giudicare dell'informativa (e, cioè, quello del luogo in cui ha sede la Prefettura che ha emesso il provvedimento interdittivo), senza moltiplicare avanti a diversi TT.AA.RR., i giudizi relativi agli atti applicativi adottati dalle diverse stazioni appaltanti sul territorio nazionale, per «le esigenze di concentrazione dei procedimenti e di realizzazione del simultaneus processus, anche al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale secondo i principi di cui all'art. 24 e 111 Cost. ed i principi comunitari» ed evitare, in questa materia, il ben noto fenomeno del c.d. forum shopping.

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