Assegno divorzile: il nuovo orientamento non si applica in fase presidenziale
05 Novembre 2018
Parte ricorrente ha impugnato ex art. 4, comma 2, l. n. 54/2006 il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Chieti, investito della domanda di divorzio presentata dal marito, aveva adottato provvedimenti urgenti, in particolare eliminando la previsione dell'assegno in suo favore stabilito in sede di separazione. Secondo la ricorrente, tale decisione si fondava sulla considerazione che la sua professione di avvocato le avrebbe consentito di raggiungere una piena indipendenza economica escludendo così il suo diritto a percepire un assegno divorzile, come stabilito dall'orientamento giurisprudenziale inaugurato con Cass. n. 11504/2017.
La Corte d'appello di L'Aquila ricorda che nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che presenta altri presupposti e consegue al mutamento di status derivante dalla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio. In tale fase, infatti, si deve soltanto verificare se nelle more si siano prodotti fatti nuovi che giustifichino una modifica delle previsioni assunte in sede di separazione. Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale (ormai peraltro superato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio ma non prima. Poiché pertanto, nel caso di specie, i redditi delle parti non hanno subito modifiche apprezzabili, la Corte d'appello ripristina l'assegno stabilito in sede di separazione in favore della ricorrente. |