Tribunale di Varese: pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP

05 Novembre 2018

Dal Tribunale di Varese le indicazioni relative alla pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, datate 3 maggio 2018.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Ai Sigg. Custodi-Professionisti delegati

Oggetto: Pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche.

Con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche ex art. 161-quater disp. att. c.p.c. riguardanti il Portale delle Vendite Pubbliche (in seguito P.V.P.), dal 19 febbraio 2018 tutti gli avvisi di vendita, emessi dopo tale data, devono essere pubblicati - unitamente all'ordinanza di delega- a cura dei professionisti delegati sul Portale predetto, previo pagamento del relativo contributo.

L'omissione della pubblicazione sul P.V.P. è sanzionata dall'art. 631-bis c.p.c. con l'estinzione del processo esecutivo.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

a) In data 28.02.2018 il Presidente del Tribunale ha sottoscritto con Astalegale.net la Convenzione avente ad oggetto, tra i vari servizi offerti dalla società, anche la gestione della pubblicità legale e delle vendite giudiziarie e la gestione delle vendite telematiche;

b) Successivamente, in data 10.04.2018, il Presidente del Tribunale ha individuato Astalegale.net spa quale soggetto legittimato alle pubblicazioni degli avvisi sul P.V.P. per tutte le procedure esecutive e concorsuali;

c) Nell'ambito della regolamentazione della pubblicità delle vendite mobiliari e immobiliari, esecutive e concorsuali, l'art. 3 della suindicata Convenzione fa salve "le prerogative del magistrato nello svolgimento dell'attività tipica'' precisando che ove l'Ufficio, nell'autorizzare la pubblicità online, decidesse di avvalersi del servizio fornito dalla società astalegale.net, dovrebbe avere cura di indicare, nelle ordinanze di vendita, la suddetta società quale soggetto preposto al disbrigo di tali incombenti, compreso il caricamento sul PVP in qualità di soggetto legittimato alla pubblicazione;

d) In assenza di diversa determinazione da parte dei G.E., la pubblicazione sul PVP deve essere curata dal professionista delegato come da istruzioni impartite in delega;

e) Il mancato rispetto degli adempimenti previsti nell'ordinanza di delega espone il professionista delegato ad un grave inadempimento valutabile ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico.

Varese, 3 maggio 2018


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