Basta la proposizione di un ricorso giurisdizionale per l’annullamento dell’aggiudicazione è assolto l’onere di ordinaria diligenza

Redazione Scientifica
28 Dicembre 2017

L'art. 30, comma 3, c.p.a. stabilisce che “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e...

L'art. 30, comma 3, c.p.a. stabilisce che “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'espletamento degli strumenti di tutela previsti”.

Il riferimento agli “strumenti di tutela” al plurale deve essere correttamente inteso, non nel senso che il privato ha l'onere di attivare tutti gli strumenti di tutela astrattamente previsti dall'ordinamento (ivi inclusa, quindi, la tutela cautelare), ma, al contrario, nel senso che l'onere di ordinaria diligenza può essere assolto anche attivando uno (o solo alcuni) degli strumenti di tutela previsti, compresi persino, come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, anche quelli di natura non giurisdizionale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2011; Cons. Stato, Sez. V, n. 6296 del 2011).

Attraverso la proposizione di un ricorso giurisdizionale con cui si chiede l'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto illegittimamente affidato ad altri, ancorché non accompagnato dalla domanda cautelare, può dirsi senz'altro assolto all'onere di ordinaria diligenza di cui all'art. 30, comma 3, c.p.a. (e all'art. 1227, comma 2, c.c.).

La natura di ente non lucrativo non esclude la configurazione di un danno patrimoniale (o di un pregiudizio economicamente valutabile): l'assenza della finalità lucrativa preclude, infatti, solo la distribuzione degli utili agli associati, ma non è di per sé incompatibile con lo svolgimento da parte dell'ente non lucrativo di un'attività economica imprenditoriale.

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