La necessaria indicazione dei costi di sicurezza aziendale all'interno dell'offerta economica

Francesco Renda
05 Novembre 2018

Non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9, d. lgs. 50/2016 in caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nell'offerta economica presentata da un operatore.

Il caso. La Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. indiceva una gara per l'affidamento del servizio di bonifica di ordigni esplosivi e guardiania propedeutici ai lavori di raddoppio ferroviario della linea Napoli – Bari.

Nel bando di gara la stazione appaltante, in conformità al disposto dell'art. 95 comma 10 d. lgs. 50 del 2016, prevedeva l'obbligo dei concorrenti di indicare in maniera espressa i costi di sicurezza aziendale nella loro offerta.

Un Raggruppamento Temporaneo di Imprese – avendo omesso in sede di offerta di indicare in maniera specifica gli oneri di sicurezza aziendale – veniva escluso dalla gara.

Tale operatore impugnava successivamente la propria esclusione innanzi al Tar Campania, lamentando che la stazione appaltante – anziché disporre l'esclusione – ben avrebbe potuto ricorrere al soccorso istruttorio per scorporare dall'offerta presentata gli oneri di sicurezza interni.

I limiti al soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti. Il Tar chiarisce innanzitutto che il nuovo Codice esclude la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio qualora la mancanza, l'irregolarità o l'incompletezza attenga ad aspetti relativi all'offerta economica.

La ratio dell'istituto previsto dall'art. 83, comma 9 d. lgs. n. 50 del 2016 è infatti solo quella di evitare che vizi meramente formali assumano un rilievo determinante ai fini della partecipazione di un soggetto ad una procedure ad evidenza pubblica.

In tale prospettiva, non è dunque possibile disporre il soccorso istruttorio in tutti quei casi in cui lo stesso – in diretta violazione del principio di par condicio concorrenziale – consenta all'operatore una modifica ex post del contenuto della propria offerta economica.

La necessità di indicare specificamente nella propria offerta economica i costi di sicurezza interni. Con specifico riferimento agli oneri di sicurezza aziendali, il Tar sottolinea poi che l'art. 95, comma 10 d. lgs. n. 50 del 2016 prevede espressamente che l'operatore debba indicare gli stessi all'interno della propria offerta economica.

Secondo il Giudice Amministrativo, dunque, per tutte le procedure di gara indette successivamente all'introduzione del nuovo Codice Appalti non è più configurabile la possibilità per le stazioni appaltanti di disporre il soccorso istruttorio in caso di mancata o incerta indicazioni dei costi di sicurezza aziendale nell'offerta da parte degli operatori.

Nel caso in cui il concorrente ometta un'indicazione di tal fatta, la stazione appaltante ne deve pertanto disporre la necessaria esclusione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.