Minore parte sostanziale e processuale: nomina del curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra genitori e figli

Marta Rovacchi
05 Novembre 2018

A fronte di una comprovata posizione di conflitto di interessi dei genitori rispetto ai bisogni del figlio, il Tribunale deve disporre gli interventi necessari per supportare e tutelare il percorso di crescita sana del minore.
Massima

Il concreto conflitto di interessi tra i genitori e il minore legittima la nomina di un curatore speciale del minore ex art. 78 c.p.c. nei procedimenti in cui si discute dell'affidamento dei minori.

Il caso

Un padre ricorre al Tribunale per ottenere la modifica di precedenti provvedimenti in ordine all'affidamento dei figli: in particolare, fermo l'affido condiviso dei tre figli, chiedeva la collocazione del figlio quasi maggiorenne presso di sé, sia perché già di fatto così avveniva da quando il minore aveva sedici anni, sia perché la volontà espressa dello stesso era quella di vivere presso il padre, sia perché riteneva i comportamenti materni verso il ragazzo del tutto inadeguati.

Di contro, la madre eccepiva che il figlio presentava preoccupanti criticità sia in termini di rendimento scolastico che di uso di cannabis e ciò anche in relazione all'incapacità del padre di fargli rispettare le regole per eccesso di permissivismo e di carenza di contenimento educativo.

La relazione redatta dagli operatori che avevano avuto in carico il nucleo, richiesta dal Tribunale, evidenziava: quanto alla madre, l'incapacità a sintonizzarsi con i bisogni dei bambini; quanto al padre, la tendenza alla banalizzazione e sottovalutazione di episodi anche gravi riguardanti i figli; quanto al ragazzo “conteso”, il suo essere schiacciato dal conflitto tra i genitori. Dalla disposta audizione del minore emergeva la sua volontà di volere stare dal padre.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ha nominato un curatore speciale del minore che lo rappresentasse del giudizio.

La questione

La questione sottesa alla decisione in esame riguarda l'individuazione della soluzione maggiormente tutelante per un minore a fronte di un forte conflitto genitoriale.

Nella fattispecie, il Tribunale di Milano è stato chiamato a esaminare l'incidenza del conflitto tra i genitori in base alla loro incapacità di reale comprensione dei rischi evolutivi del loro figlio sia sul piano psicologico che su quello fisico, anche in relazione all'uso di sostanze, sulla tutela di un percorso di sana crescita del minore stesso.

In pratica, a fronte di una comprovata posizione di conflitto di interessi dei genitori rispetto ai bisogni del figlio, si tratta da parte del Tribunale di disporre gli interventi necessari e di supporto a tutela del percorso di una sana crescita del minore.

Pertanto, al di là della collocazione provvisoria del minore presso il padre con il conseguente regime di frequentazione dello stesso da parte della madre, così come peraltro già in vigore in virtù degli accordi intervenuti tra i genitori, il Tribunale di Milano ritiene di doversi attivare per provvedere alla concreta tutela del minore anche sotto il profilo processuale, mediante la nomina del curatore speciale.

Le soluzioni giuridiche

Considerato che è emersa l'incapacità dei genitori di comprendere in modo costruttivo i bisogni del figlio e di assumere decisioni e contegni educativi idonei a tutelare tali bisogni ed interessi, tale situazione, a parere dei giudici, integra quel conflitto di interessi che, secondo l'art. 78 c.p.c. legittima la nomina di un curatore speciale del minore.

È stato dunque ritenuto necessario individuare un soggetto terzo in grado di essere garante dell'interesse del minore e della sua posizione sostanziale e processuale, anche in assenza di una specifica domanda di parte; la Corte di cassazione ha infatti più volte sostenuto che il Giudice del conflitto familiare dispone di ampi poteri d'ufficio al fine delle determinazioni conclusive da assumersi nell'interesse del minore (cfr. per tutte Cass. civ., 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. civ., 18 marzo 2010, n. 6606; Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 25055); in particolare, la Corte sostiene che, in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio, e anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate e agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum.

È su questo principio che il Tribunale di Milano, con la pronuncia in esame, ha assunto la decisione di provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore in modo peraltro conforme alla recente sentenza della Suprema Corte , citata nello stesso provvedimento in esame (Cass. civ. 11 maggio 2018, n. 11554), che ha ritenuto che la sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori e il minore, ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio.

A tal fine, il minore viene considerato portatore di interessi propri che, come nel caso in questione, in ipotesi di conflitto con l'interesse dei genitori, devono essere sostanzialmente e processualmente tutelati in modo autonomo da parte di un rappresentante “terzo” ad hoc nominato.

Ne è conseguita la nomina da parte del Tribunale di Milano di un curatore speciale, individuato in un Avvocato iscritto all'Albo Milanese, con il compito di rappresentare e tutelare il minore e di garantire l'attuazione delle statuizioni disposte dal Giudice riguardo la presa in carico del ragazzo presso il SERT competente per territorio, in ordine all'accertamento sull'uso di sostanze stupefacenti e al conseguente intervento di supporto indicato e ritenuto necessario dallo stesso SERT.

Osservazioni

Conformemente a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Tribunale milanese considera il minore soggetto portatore di interesse propri qualificandolo come parte in senso sostanziale del processo.

Conseguentemente laddove si ravvisi un concreto conflitto di interesse con i genitori, come nella fattispecie in esame, la posizione del minore verrà tutelata solo se egli sarà autonomamente rappresentato e difeso anche in giudizio.

Il potere officioso di nominare un curatore speciale in favore del fanciullo, a prescindere da una istanza di parte, deriva anche da una sentenza con la quale la Corte costituzionale (Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83) era intervenuta a chiarire che la disposizione dell'art. 78 c.p.c., non avendo carattere eccezionale ma costituendo, invece, un istituto che rappresenta un principio generale, è destinato ad operare ogni volta che si renda necessario nominare un rappresentante alla persona incapace.

Ne consegue che l'organo giudicante nel suo libero e prudente apprezzamento, valutate adeguatamente le circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale avvalendosi del dettato dell'art. 78 c.p.c..

Il potere dell'autorità giudiziaria di nominare un curatore che rappresenti il fanciullo nei procedimenti riguardanti i minori, è d'altra parte sancito anche dall'art. 9 della Convenzione Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli che l'Italia ha ratificato con la legge 20 marzo 2003, n. 77.

Vi è da dire che le norme nazionali che prevedono la nomina di un curatore speciale del minore nel processo, non specificano null'altro in ordine alla qualifica di questo rappresentante, alle sue funzioni, al suo specifico ruolo e alle sue competenze. Il fatto che, come in questo caso, l'affido di questi incarichi venga solitamente attribuito ad un avvocato, è frutto solo di consolidata prassi dei Tribunali che, sulla base del caso concreto, stabiliscono le funzioni che deve assumere il nominato curatore speciale.

Tuttavia, a ben vedere, un riferimento preciso in ordine alle funzioni del rappresentante è contenuto nell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo laddove si stabilisce che il rappresentante deve:

a) fornire al minore ogni informazione pertinente se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;

b) fornire al minore dotato di capacità di discernimento spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;

c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

Nella relazione di accompagnamento alla Convenzione del 1996 si legge, poi, che il rappresentante del minore “può” essere un avvocato nominato per agire davanti all'autorità giudiziaria in nome e per conto del minore.

La figura del curatore speciale del minore ha poi trovato specifica normativa collocazione nelle disposizioni processuali della legge n. 149/2001 che ha istituito la difesa tecnica del minore e dei soggetti coinvolti nei procedimenti de potestate e in quelli per la dichiarazione di adottabilità.

In sostanza tutti i riferimenti normativi dell'ordinamento nazionale e internazionale prevedono che il minore sia assistito da un difensore ogni qual volta sussista un conflitto di interessi tra il minore ed il soggetto tenuto alla sua rappresentanza, ovvero i genitori, alla luce dell'art. 78 c.p.c..

Rimane ancora problematico l'aspetto relativo ai costi per l'opera prestata dal curatore speciale, dal momento che tale aspetto non è regolato né dal T.U. sulle spese di giustizia né da alcuna normativa; presso il Tribunale di Milano vige la prassi di liquidare il compenso al Curatore ponendolo a carico dei genitori, in misura paritetica o no in funzione anche del principio della soccombenza: una soluzione che pare corretta e sicuramente di buon senso - specialmente nelle ipotesi in cui uno o entrambi i genitori hanno risorse sufficienti - da un lato per non privare della necessaria tutela il professionista e, dall'altro, per non far gravare conflitti familiari che i genitori dovrebbero risolvere da soli, sulle casse statali.