L'indicazione nel bando di gara dello standard funzionale cui deve rispondere la specifica tecnica richiesta

06 Novembre 2018

Qualora non abbia formulato la specifica tecnica in termini di prestazioni o requisiti funzionali, la lex specialis di gara deve almeno lasciar desumere lo standard funzionale cui essa deve rispondere onde evitare che l'indicazione di una specifica tecnica avulsa da ogni criterio di equivalenza si traduca in una ingiustificata restrizione dei partecipanti alla gara.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di una Società dell'aggiudicazione di una gara per la fornitura di prodotti di pulizia ambientale personale, nonché della propria esclusione dalla gara stessa per mancato rispetto della specifica tecnica richiesta dalla Stazione appaltante.

La ricorrente contestava fra le altre cose il contrasto della disciplina di gara con l'art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016, sostenendo che sarebbe illegittima una lex specialis di gara che escludesse il principio di equivalenza, volto a garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio di conformità funzionale dei prodotti.

Va detto, infatti, che nel caso de quo, la specifica tecnica richiesta dal disciplinare di gara non ammetteva alcuna valutazione di equivalenza né, al contempo, indicava neppure implicitamente alcun elemento tecnico o prestazione funzionale che potessero fungere da raffronto per valutare l'equivalenza.

La lex specialis di gara deve lasciar comprendere quale sia lo standard funzionale alla base della specifica tecnica richiesta.

Ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016, le specifiche tecniche richieste nella lex specialis di gara devono essere formulate in termini di prestazioni o requisiti funzionali, ovvero, laddove ciò non accada, devono quantomeno prevedere o lasciar desumere l'equivalenza con altra specifica tecnica.

L'indicazione dell'utilità o la prestazione alla quale la specifica tecnica è funzionale, infatti, è l'unica maniera per evitare che una determinata specifica tecnica sia introdotta dalla stazione appaltante al mero fine di restringere la platea dei possibili partecipanti alla gara.

La specifica tecnica privata di ogni possibilità di valutarne l'equivalenza con altra va, infatti, a contrastare con l'art. 68 medesimo, a meno che l'esclusione della possibilità di equivalenza sia funzionale ad uno specifico scopo o prestazione cui solo quella specifica tecnica indicata può assolvere.

La decisione assunta dal TAR Toscana è, del resto, coerente con la giurisprudenza formatasi sul punto: si veda, tra le altre, TAR Sicilia Catania, sez. II, 10 gennaio 2018, n. 59), secondo cui il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone di derivazione comunitaria dell'effettività della concorrenza, e si traduce nella possibilità che i partecipanti possano sempre dimostrare che la loro offerta sia conforme in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto.

In conclusione, il Giudice amministrativo accoglieva il ricorso ritenendo appunto che la lex specialis di gara, non indicando in alcun modo quale fosse lo standard funzionale cui deve rispondere la specifica tecnica richiesta, non rendesse possibile ai partecipanti la dimostrazione in concreto che la proposta fosse conforme in maniera equivalente allo standard funzionale richiesto.

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