Gli obblighi pubblicitari connessi alle modifiche del bando di gara

06 Novembre 2018

Ogni eventuale modifica al bando di gara deve essere pubblicizzata mediante le stesse formalità pubblicitarie previste per il bando stesso, ovverosia, ai sensi dell'art. 36 comma 9 d.lgs. n. 50 del 2016, mediante pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di un Consorzio di cooperative sociali della gara, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di assistenza specialistica, indetta dalla Centrale Unica di Committenza di tre Comuni, conclusasi con l'aggiudicazione ad altro consorzio, che aveva presentato l'offerta entro il termine precedentemente prorogato dalla C.U.C.

La ricorrente, tra gli altri profili, lamentava la violazione dell'art. 36 comma 9 d.lgs. n. 50 del 2016 - che prevede la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ad ogni procedura sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac - evidenziando come nello specifico l'avviso di proroga non fosse stato pubblicato sul sito del committente Comune e sulla piattaforma dell'Anac.

Le modifiche al bando di gara devono essere pubblicizzate nelle stesse forme previste per il bando stesso. La pubblicazione della proroga unicamente in Gazzetta Ufficiale e sull'albo pretorio del Comune capofila, ma non anche sui quotidiani nazionali né presso il Comune committente, oltre che sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac, lede il principio della necessaria corrispondenza tra le formalità del bando e delle successive modifiche. L'art. 36 co. 9 d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, prescrive che la pubblicazione di bandi e avvisi venga effettuata sul profilo del committente della stazione appaltante, e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Anac.

Ciò a tutela della par condicio tra i partecipanti alla gara, lesa in maniera ancor più evidente nel caso de quo, dal momento che la proroga era stata disposta per consentire alle imprese di adeguare le proprie offerte ai chiarimenti forniti relativamente al capitolato.

La decisione assunta dal TAR Lazio-Latina è, del resto, coerente con la giurisprudenza formatasi sul punto: si veda, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2011, n. 3139, secondo cui ogni rettifica del contenuto del bando di gara, dove tale concetto va esteso anche agli atti allegati, «è priva di efficacia nei confronti delle imprese partecipanti alla gara ove non sia portata a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando». Ciò in ossequio ai principi di affidamento e di correttezza reciproca nei rapporti fra stazione appaltante e partecipanti alla gara.

Dello stesso avviso, Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4916; TAR Veneto, Sez. III, 26 luglio 2016, n. 898, secondo i quali rispondendo tale previsione a uniformi principi generali, è applicabile non solo agli appalti pubblici, ma anche alle concessioni.

In conclusione, il Giudice amministrativo accoglieva il ricorso sul presupposto che la proroga dei termini per la presentazione delle offerte fosse inefficace per le dette carenze in ordine alle formalità pubblicitarie richieste, ed in particolare per non essere stata pubblicata con le medesime formalità prescritte per il bando di gara, ovvero anche sui quotidiani nazionali, sul sito del Comune committente e sulla piattaforma digitale dell'Anac.

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