Decorrenza del termine impugnatorio dell’aggiudicazione dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, vecchio codice (oggi, art. 76 nuovo codice)
07 Novembre 2018
Il momento da tenere considerazione – ai fini di un giusto contemperamento tra l'esigenza di salvaguardare le finalità acceleratorie, espresse dall'art. 120 c.p.a., e quella di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale dei partecipanti alla gara (per i quali il termine d'impugnazione può essere fatto decorrere solo dal momento in cui gli stessi sono stati messi in condizione di conoscere l'effettivo contenuto degli atti della procedura) – è solo quello della conoscenza degli atti, acquisibile mediante la ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale corrisponde nella sua parte essenziale all'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016 per le gare indette dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice. |