Partenariato pubblico privato e parti che siano entrambe Enti pubblici

Redazione Scientifica
08 Novembre 2018

Premesso che l'art. 5 della l.r. Veneto n. 26 del 2012 prevede che il trasporto sanitario “di soccorso ed emergenza”, ove non svolto direttamente dalle aziende sanitarie, venga svolto dai soggetti iscritti in un apposito elenco regionale (comma 1) e che...

Premesso che l'art. 5 della l.r. Veneto n. 26 del 2012 prevede che il trasporto sanitario “di soccorso ed emergenza”, ove non svolto direttamente dalle aziende sanitarie, venga svolto dai soggetti iscritti in un apposito elenco regionale (comma 1) e che i«rapporti con le aziende sanitarie e le modalità di svolgimento del servizio siano regolati da apposite convenzioni, (comma 2), mentre soltanto qualora l'attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti all'elenco regionale, le aziende sanitarie possono affidarla mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica»(comma 3); premesso altresì che, in relazione al disposto dell'art. 2 della l.reg. cit., tale norma appare applicabile non soltanto al trasporto in ambulanza di emergenza, ma anche al trasporto in ambulanza ordinario e che ciò si pone in possibile contraddizione con le regole eurounitarie, pur nell'ipotesi in cui l'affidamento diretto costituisca attuazione di partenariato pubblico-pubblico, vengono rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

  • «Stabilisca la Corte se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità dell'art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, della l.r. Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241/1990».
  • «Stabilisca la Corte se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della l.r. Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241 del 1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare la motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto».

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