Il fatto che la stazione appaltante abbia preindicato tutti i costi della sicurezza nella lex specialis non può essere utilizzato come esimente.

18 Gennaio 2018

La sentenza richiama i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 luglio 2016, n. 19, secondo cui gli oneri di sicurezza rappresentano...

La sentenza richiama i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 luglio 2016, n. 19, secondo cui gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell'offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento degli obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del “prezzo” (perché andrebbe aggiunto l'importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati). Laddove, invece, non è in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui la lex specialis non prevede una espressa comminatoria escludente, è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

I costi della sicurezza indicati eventualmente nella lex specialis non possono essere sovrapporti tout court ai costi della sicurezza aziendali propri della specifica realtà delle imprese concorrenti, in quanto solo queste posso conoscerli e stimarli in concreto. Gli oneri di sicurezza indicati nel bando si riferiscono al progetto posto a base di gara, predisposto dalla stazione appaltante, rispetto al quale i concorrenti devono apportare soluzioni migliorative sulla base di nuove e specifiche lavorazioni, che comportano inevitabilmente una modifica dei costi di sicurezza aziendale predeterminati dalla stazione appaltante.

Il fatto che la stazione appaltante abbia preindicato tutti i costi della sicurezza non può essere utilizzato come esimente per l'omessa specificazione in offerta da parte del concorrente il quale non può nemmeno sostenere di essere stato indotto in errore facendo “affidamento” su tale predeterminazione.

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