Procedimento di verifica di anomalia e competenze del RUP.
18 Gennaio 2018
Ai sensi dell'art. 121 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al procedimento di verifica dell'anomalia è istituzionalmente preposto il RUP, il quale – nelle procedure selettive da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – ha la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla Commissione giudicatrice (cfr. Cons. St., Ad. plen., 29 novembre 2012 n. 36).
Alla luce di tale richiamo espresso all'art. 121 d.P.R. n. 207 del 2010 deve escludersi che un disciplinare di gara, che delegava il subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte alla commissione, possa essere letto nel senso di precludere incondizionatamente l'intervento del RUP (anche perché un tale interpretazione risulterebbe contra legem), a maggior ragione nel caso in cui la verifica dell'anomalia venga compiuto dopo lo scioglimento della commissione. |