Inapplicabilità del rito speciale alle controversie sulla revisione dei prezzi e circostanze che legittimano il discostamento dall’indice Istat

Ester Santoro
08 Novembre 2018

Le controversie relative alla revisione dei prezzi di un contratto d'appalto non rientrano nella disciplina del rito speciale sui contratti pubblici. Di conseguenza, va ritenuto ammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la sua trasposizione giurisdizionale, aventi ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di parziale accoglimento della revisione dei prezzi, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 120, co. 1, c.p.a. In sede di procedimento per il riconoscimento della revisione dei prezzi, l'Amministrazione deve attenersi all'indice Istat, che segna la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche – che dovranno essere provate dall'impresa – che possono determinare un discostamento dal predetto indice. Tra le circostanze eccezionali non è, tuttavia, annoverabile quella relativa al cambiamento del Contratto Collettivo applicato ai dipendenti

Sul rito speciale. Il Consiglio di Stato, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha dichiarato ammissibile l'impugnativa dei provvedimenti di accoglimento solo parziale delle istanze di revisione dei prezzi tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritenendo altresì ammissibile la relativa trasposizione in sede giurisdizionale, a fronte dell'opposizione effettuata dall'ente committente. È stato, in particolare, osservato che il rito speciale sui contratti pubblici delineato dagli artt. 119 e 120 c.p.a. (di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica) è applicabile solo alle controversie inerenti agli atti delle procedure ad evidenza pubblica ma non a quelle attinenti all'esecuzione del contratto. Converge in tal senso anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, 24 maggio 2017, n. 2444) secondo la quale rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 120 c.p.a. solo i giudizi aventi ad oggetto la complessiva attività dell'Amministrazione finalizzata alla conclusione dei contratti, come è confermato anche dalle espressioni utilizzate nel co. 1 dell'art. 120 c.p.a. (“atti delle procedure di affidamento”) e nell'art. 119, co. 1, lett. a) c.p.a. (“procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”) riferibili solo agli atti che si collocano nella fase pubblicistica di selezione del contraente e che precedono la stipula del contratto.

Sul discostamento dall'indice Istat. In materia di revisione dei prezzi, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'Amministrazione deve attenersi all'indice Istat, che segna la soglia massima della revisione e che costituisce un criterio oggettivo, al fine di garantire al contempo la prosecuzione e la qualità della prestazione nonché l'esigenza di scongiurare squilibri finanziari nel bilancio dell'Amministrazione. Il discostamento dall'indice Istat può, dunque, essere consentito solo in circostanze eccezionali e specifiche, che dovranno essere rigorosamente provate dall'impresa istante e che potranno essere valutate dall'ente committente nell'esercizio della propria discrezionale.

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, tra le predette circostanze “eccezionali” non è annoverabile quella del cambiamento del CCNL in corso di esecuzione del contratto, da cui deriverebbe un aumento del costo dei dipendenti e, conseguentemente, degli oneri previdenziali. Peraltro, nel caso di specie, il nuovo CCNL risultava conoscibile dall'impresa al momento della stipula del contratto (in quanto sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali in data anteriore), per cui si trattava di una circostanza prevedibile e non eccezionale al punto da giustificare una deroga al limite dell'indice Istat.

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