Assegno divorzile: necessario dare rilievo al passato coniugale per riconoscere pari dignità ai coniugi
09 Novembre 2018
Il caso. In un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, parte resistente ha chiesto che venisse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile in suo favore, affermando di essere priva di occupazione e di propri redditi. Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda ritenendo il proprio reddito in diminuzione al contrario di quello della ricorrente, percettrice di maggiori guadagni anche grazie al sodalizio professionale con il nuovo compagno.
Non dare rilievo al passato coniugale svilisce il lavoro domestico. Il Tribunale di Roma condivide pienamente l'opzione ermeneutica fatta propria dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, che consente al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita matrimoniale. Secondo il Tribunale, infatti, «gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura» che è il frutto di scelte di vita condivise e percorsi che hanno contribuito a dare forma alla situazione reddituale, personale e patrimoniale di ciascuno anche dopo lo scioglimento del vincolo. «Non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo», negando di conseguenza pari dignità all'ex coniuge che per scelte comuni si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa e della eventuale prole. Se provate anche con il ricorso alle presunzioni, tali scelte assumono rilevanza nella fase dissolutiva del rapporto coniugale per dare concreta applicazione al principio di pari dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del lavoro domestico, prestato all'interno della famiglia. «In mancanza il principio di pari dignità dei coniugi resterebbe una formula vuota».
Il mancato deposito della certificazione sostitutiva viola la lealtà processuale. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince l'assenza di redditi in capo alla resistente e la sostanziale infruttuosità del suo patrimonio immobiliare mentre circa la possibilità di procurarsi un reddito la sua età (46 anni) e la circostanza che già nel corso del matrimonio avesse redditi esigui, impone di presumere che l'attività artistica non sviluppatasi in precedenza non possa essere al momento ripresa fino a divenire fonte di adeguati guadagni. Quanto al ricorrente, invece, il Tribunale rileva l'assoluta inadempienza agli ordini di esibizione più volte reiterati nel corso del procedimento e il mancato deposito di una certificazione sostitutiva di atto notorio illustrante la sua situazione economico reddituale, secondo quanto disposto in sede di udienza presidenziale. L'art. 5, comma 9, l. n. 898/1970 prevede un comportamento di lealtà processuale specifico che comporta anche il dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Tale deroga ai principi che disciplinano l'attività difensiva trova fondamento nei particolari obblighi di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale e negli obblighi gravanti sui genitori per il mantenimento della prole. Sanzione processuale nei confronti di chi si sottrae a tale particolare obbligo di lealtà è il potere del giudice ex art. 116 c.p.c. di valutare il contegno della singola parte nel procedimento. Considerata quindi la condotta processuale del ricorrente e la possibilità della resistente di mettere a frutto la propria elevata formazione musicale seppure con attività precarie e saltuarie tali da non consentirle una piena realizzazione professionale e reddituale, il Tribunale di Roma accoglie la richiesta di assegno divorzile dimezzando però l'ammontare rispetto a quanto previsto in sede di separazione. |