Sull’istanza volta ad ottenere l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione non sussiste alcun obbligo della PA di provvedere

Redazione Scientifica
20 Aprile 2018

Viene ribadito il principio - espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale- per il quale il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale...

Viene ribadito il principio - espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale- per il quale il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a. (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2010, n. 4308; sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3270; sez. V, 30 dicembre 2011, n. 6995; sez. V, 3 maggio 2012, n. 2548; sez. VI, 15 maggio 2012, n. 2774; sez. 3 ottobre 2012, n. 5199; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 767; sez. IV, 24 settembre 2013, n. 4714; 7 luglio 2014, n. 3426; 26 agosto 2014, n. 4309; sez. IV, 14 maggio 2016, n. 1012; nonché, di recente, sez. IV, 7 giugno 2017, n. 2751).

Nel caso di specie, peraltro, la contestazione dell'aggiudicazione è basata sull'(asserita) insussistenza del requisito fiscale emersa dopo il provvedimento di aggiudicazione definitivo: per un verso, si tratta di mancanza di condizione di efficacia dell'aggiudicazione che si è ritenuto possa essere contestata dal concorrente utilmente collocato in graduatoria se abbia già impugnato l'aggiudicazione (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 31 luglio 2012, n. 31 e Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 10, nonché Cons. St., sez. III, 6 giugno 2014, n. 2872); per altro verso, anche a voler ammettere l'autonoma impugnabilità dell'aggiudicazione per fatto sopravvenuto, la società istante vi avrebbe dovuto provvedere nel termine decadenziale breve di cui all'art. 120 c.p.a. decorrente dalla conoscenza, previo accesso agli atti (cfr. Cons. St., sez. III, 22 luglio 2016, n. 3308) ovvero tutt'al più, come extrema ratio, vi avrebbe dovuto provvedere nello stesso termine decorrente dalla conoscenza aliunde acquisita del fatto condizionante negativamente l'efficacia dell'aggiudicazione.

Poiché la società appellante non ha mai avanzato alcuna istanza di accesso agli atti né ha mai impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. appellata, questa è divenuta irrevocabile ed il ricorso proposto avverso il silenzio finisce per aggirare la disciplina di cui agli artt. 120 c.p.a. e 79 d.lgs. n. 163 del 2006.

Il dovere di provvedere della p.a. viene meno quando l'istanza del privato sia rivolta ad ottenere l'estensione ultra partes del giudicato, in coerenza col principio in forza del quale la sentenza ha forza di legge tra le parti.

Pertanto, non rileva che l'accertamento dell'insussistenza del requisito fiscale in capo al conciorrente sia contenuto in una sentenza che ne ha respinto il ricorso contro il provvedimento di revoca adottato per questa ragione in un'altra gara.

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