Discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella scelta dei criteri di valutazione delle offerte e le competenze dei membri della Commissione giudicatrice

Giusj Simone
09 Novembre 2018

Né il giudice amministrativo, né il concorrente aggiudicatario possono sostituire le proprie valutazioni postume a quelle effettuate dall'autorità pubblica quando si tratti di regole espressione di discrezionalità tecnica attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.Nelle procedure ad evidenza pubblica non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente la Commissione giudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

Il caso. Viene in discussione, nel caso di specie, la legittimità della procedura di gara indetta dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per la fornitura di macchinari reattivi automatici: parte ricorrente, collocatasi al secondo posto in graduatoria, lamenta – fra le altre cose – l'illogicità del criterio per l'attribuzione del punteggio delle offerte economiche (per essere stati utilizzati i ribassi espressi in valore assoluto e non percentuale, così riducendo la correlativa distanza tra concorrenti sul piano dei punteggi assegnati), nonché la violazione dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per essere stato nominato, all'interno della Commissione di gara, un membro privo delle necessarie competenze tecniche (in quanto non in possesso di laurea).

La sentenza. Sulla pretesa illogicità del criterio per l'attribuzione del punteggio delle offerte economiche, l'adito TAR rileva che la stessa non può dirsi sufficientemente dimostrata, essendosi limitata parte ricorrente a dedurre che lo stesso criterio basato sui ribassi percentuali avrebbe comportato un distacco maggiore in termini di punteggi. Al riguardo il giudice amministrativo ribadisce che i) le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da utilizzare per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche, a condizione che non venga attribuito – ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 – peso preponderante agli elementi quantitativi su quelli qualitativi dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3733) e che ii) le valutazioni operate dalle Commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi e la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole tecniche attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. I-bis, 20 aprile 2017, n. 4737). Né la legittima scelta dell'amministrazione aggiudicatrice può essere sostituita da una rivalutazione postuma del concorrente non aggiudicatario (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 12 ottobre 2018, n. 5880).

Sulla pretesa violazione dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, il collegio ribadisce – in linea con la costante giurisprudenza – che nelle procedure ad evidenza pubblica non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente la commissione giudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea; ciò tenuto conto, altresì, che la competenza tecnica non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo viceversa risultare anche da incarichi svolti e attività espletate (cfr. TAR Veneto, sez. I, 26 gennaio 2018, n. 92).

Non può, conseguentemente, ritenersi sufficiente la lamentata sola assenza della laurea in capo ad un membro della Commissione giudicatrice ove non supportata – come nel caso di specie – anche dalla carenza di specifica esperienza professionale con riguardo al settore oggetto di gara.

In conclusione, il TAR respinge complessivamente il ricorso e, nello specifico, le summenzionate doglianze di parte ricorrente poiché indimostrate.

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