Sul concordato con continuità aziendale.

Redazione Scientifica
30 Maggio 2018

Nell'ipotesi di concordato preventivo ordinario l'inibizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni stabilita dall'art. 38 d.lgs. 163 del 2006 viene meno con...

Nell'ipotesi di concordato preventivo ordinario l'inibizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni stabilita dall'art. 38 d.lgs. 163 del 2006 viene meno con il decreto con cui il Tribunale autorizza la chiusura della procedura; per il concordato con continuità aziendale questo divieto non opera in modo assoluto durante la fase di pendenza, ma la possibilità di partecipare alla gara per l'impresa ammessa è condizionata all'adempimento degli obblighi documentali di cui all'art. 186-bis, comma 5, l.fall. (presentazione della relazione di un professionista e dichiarazione di avvalimento inerente l'impresa ausiliaria), obblighi che vengono definitivamente superati con il decreto di omologazione; pertanto, una volta sopravvenuto quest'ultimo, non può considerarsi non veritiera la dichiarazione dell'impresa interessata di non trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1, lett. a), dell'art. 38 cit. e, cioè, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

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