Nullità della sentenza per omessa comunicazione di Cancelleria

Giuseppe Vitrani
12 Novembre 2018

L'omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'anticipazione dell'udienza disposta d'ufficio determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo concluda.
Massima

L'omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell'anticipazione dell'udienza disposta d'ufficio determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo, e della sentenza che lo concluda, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.

Il caso

Il caso scrutinato dalla Corte di Cassazione trae origine da un contenzioso relativo ad una opposizione a sanzione amministrativa inflitta per violazione dl codice della strada.

Con il ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace competente per territorio, la parte opponente contestava la sanzione inflitta adducendo un errore nel rilevamento della velocità da parte degli applicativi in uso agli agenti accertatori.

A seguito dell'accoglimento della domanda di primo grado e della successiva impugnazione da parte del Comune soccombente, il processo veniva definito con sentenza che accoglieva l'appello proposto dalla parte pubblica e condannava il ricorrente in primo grado al pagamento delle spese di lite oltre alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

La questione

La questione giuridica che si è posta nel giudizio di legittimità e merita di essere approfondita verte intorno ad un momento critico del giudizio di impugnazione, nel corso del quale si verificava un'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, che però non veniva comunicata al difensore della parte appellata.

In conseguenza del mutamento di Giudice Istruttore l'udienza originariamente fissata veniva infatti anticipata di circa sei mesi ma nulla veniva comunicato al predetto difensore, che si era regolarmente costituito in giudizio ma non per via telematica.

Invero, all'atto del deposito della comparsa di risposta il cancelliere aveva omesso di registrare l'avvenuta costituzione del difensore all'interno del fascicolo informatico di causa; in conseguenza di ciò la comunicazione telematica relativa all'anticipazione di udienza non aveva potuto raggiungere il difensore della parte appellata, che dunque era venuto a conoscenza dell'evento solo dopo la celebrazione dell'udienza.

Le soluzioni giuridiche

La soluzione giuridica cui perviene la Corte di Cassazione è una logica conseguenza di quanto è ormai chiaramente previsto dall'art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, ai sensi del quale “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Siffatta comunicazione, ovviamente, doveva essere effettuata a tutte le parti costituite in giudizio, non solo a quelle che avevano provveduto alla costituzione per via telematica. Ecco pertanto che la Suprema Corte rilevava un inadempimento del cancelliere che, a fronte del deposito della comparsa di risposta in data 12 novembre 2014 aveva provveduto alla registrazione dell'evento e all'inserimento del nominativo del difensore (e, in particolare, del suo codice fiscale) solo in data 20 maggio 2015, allorché il provvedimento di anticipazione dell'udienza era stato assunto in data 2 marzo 2015.

Tale concatenazione di eventi portava alla logica considerazione che l'assenza del difensore all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni era dipesa da fatto non imputabile a costui.

Osservazioni

La decisione assunta dalla Corte di Cassazione è certamente corretta e condivisibile ed è la logica conseguenza della corretta applicazione sia della norme contenute nel codice di procedura civile sia dell'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Peraltro, prima di analizzare quanto previsto da codice di rito e giurisprudenza, vale la pena evidenziare come l'errore del cancelliere sia verosimilmente dipeso dall'uso invalso presso la Corte d'Appello di Milano di subordinare l'inserimento del nominativo (e del codice fiscale) dell'avvocato all'interno del fascicolo informatico al previo censimento di costui all'interno di un registro anagrafico elaborato internamente al medesimo distretto. E le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere non erano di poco momento, stante che si registravano addirittura rifiuti di depositi telematici pur rispettosi delle specifiche tecniche sul processo telematico sotto ogni ulteriore aspetto o, come nel caso di specie, mancate registrazioni di difensori in grado di cagionare nullità processuali.

Chiarita la questione tecnica, val la pena sottolineare che il codice di rito tratta con molta attenzione la materia delle nullità processuali e delle conseguenze di queste, giungendo addirittura a sanzionare direttamente il soggetto che le causa, cancelliere, ufficiale giudiziario o difensore che sia (si veda a tal proposito l'art. 162, comma 2, c.p.c.).

Nel caso si specie, poi, l'omessa comunicazione al difensore è stata correttamente inquadrata come una grave lesione del contraddittorio in grado di viziare l'intero procedimento; è noto sul punto che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 159, comma 1, c.p.c., la nullità processuale determina la nullità di tutti gli atti successivi dipendenti e ciò accade anche nel caso di mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza (in tal senso espressamente Cass. civ., 17 dicembre 1997, n. 12794).

Le suddette norme hanno poi ricevuto applicazione uniforme dalla giurisprudenza, che giustamente ha posto l'accento sull'evidente violazione dell'art. 101 c.p.c. e sulla necessità di assicurare il corretto contraddittorio tra le parti in causa anche con riferimento alla comunicazione di ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (correttamente, sul punto, nella sentenza in commento si richiamano precedenti più risalenti, anche del 2009)

La Corte di Cassazione, sanzionando con la nullità la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione di udienza al difensore regolarmente costituito in giudizio, si pone in perfetta linea di continuità con i propri precedenti e indirettamente chiarisce come non possa legittimamente subordinarsi l'espletamento di attività previste dal codice di procedura civile (e dalla normativa speciale sul processo telematico) ad adempimenti che si fondino su iniziative di carattere locale e comunque non regolamentate da alcuna regola tecnica.

La pronuncia appare dunque un corretto presidio per le imprescindibili garanzie di integrità del contradditorio nel processo civile.