La riserva al P.m. di verificare la sussistenza della causa preclusiva per omessa denuncia e gli oneri dell’ANAC dopo l’iscrizione nel casellario

Redazione Scientifica
06 Novembre 2018

In relazione alla causa preclusiva della partecipazione alle gare prevista dalla lettera m-ter dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che...

In relazione alla causa preclusiva della partecipazione alle gare prevista dalla lettera m-ter dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689), spetta al procuratore della Repubblica verificare e valutare se risultino in concreto sussistenti tutti gli elementi della fattispecie tra cui, in particolare, l'esimente costituita dall'avere il soggetto agito in stato di necessità. Qualora la relativa comunicazione all'ANAC sia completa di tutti detti elementi, l'Autorità può procedere direttamente all'iscrizione nel casellario anche senza previamente comunicare all'interessato l'avvio del procedimento; qualora viceversa la comunicazione del procuratore della Repubblica presenti taluna incompletezza, l'avvio del procedimento di iscrizione deve dall'ANAC essere reso noto all'interessato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.