Operatività della causa ostativa relativa all'omessa denuncia di un reato: non è necessario che la procedura di affidamento sia in corso

Redazione Scientifica
05 Novembre 2018

La lettera m-ter dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli...

La lettera m-ter dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 (secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) introduce una causa ostativa all'instaurazione di un rapporto contrattuale con la p.a. in materia di appalto, tanto con riferimento alla fase prodromica della scelta del contraente quanto a quella di stipula del contratto, come si desume dall'incipit del citato comma 1: l'operatività di tale causa ostativa e la sua annotazione nel casellario non implicano, dunque, la necessità che una procedura di affidamento sia in corso e, dunque, che vi sia nell'attualità un bando di gara che abbia avviato quest'ultima; occorre peraltro che, accertata l'omessa denuncia e la mancanza di cause di giustificazioni, la conseguente richiesta di rinvio a giudizio non risulti anteriore ad un anno dalla comunicazione, atteso che, altrimenti, l'iscrizione nel casellario ANAC sarebbe priva di rilievo, non producendo effetti preclusivi della partecipazione alle gare.

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