La regolarità contributiva provata dalla società nel corso del giudizio rende illegittima la sua esclusione

12 Novembre 2018

È illegittima l'esclusione, nonché la revoca dell'aggiudicazione disposta in favore di una società, motivate sulla sua pretesa irregolarità contributiva, laddove nel corso del giudizio la medesima società fornisca di quanto richiesto in fase procedimentale dall'amministrazione.

Il caso. La ricorrente impugnava la propria esclusione, nonché la revoca dell'aggiudicazione disposta in suo favore, al termine di una procedura di gara bandita per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'Inaf, in ragione della sua pretesa irregolarità contributiva.

La soluzione offerta dal Tar. La questione centrale della controversia riguardava la discrasia emersa nel corso del procedimento tra quanto provato dalla ricorrente, in termini di regolarità delle certificazioni prodotte, e quanto, invece, sarebbe risultato dal sistema AVC Pass.

Sul punto, la società ricorrente aveva evidenziato che la presunta irregolarità si sarebbe erroneamente fondata sulla notifica di cartelle di pagamento che, seppur determinanti la negatività della relativa posizione, non avrebbero potuto comportarne l'automatica esclusione, in quanto ancora suscettibili di impugnazione. Infatti, precisava che solo l'avviso di accertamento avrebbe costituito titolo esecutivo della pretesa tributaria, rappresentando questo l'unico atto con cui l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto contestare al contribuente il mancato adempimento di una specifica obbligazione fiscale.

Dunque, alla luce della prospettazione fornita, il Collegio affermava che, per verificare la regolarità contributiva, rilevava solo l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e che il sistema AVC Pass era «fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPASS. In ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Cons. St., Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421».

Peraltro, precisava che le modalità previste dalla stazione appaltante per consentire alla ricorrente di provare la propria regolarità fiscale, attraverso procedure preordinate alla rettifica della propria posizione presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate, non erano state adeguate sia per le tempistiche, eccessivamente brevi, sia perché imponevano alla ricorrente un onere consistente nel fatto di un terzo, la cui risposta nei termini richiesti non sarebbe stata inevitabilmente certa.

In conclusione, il Collegio, accertato che nel corso del giudizio la società aveva prodotto tutto quanto richiesto in sede procedimentale dall'Amministrazione, accoglieva il ricorso, annullando conseguentemente il provvedimento di esclusione e la revoca dell'aggiudicazione.

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