Al recesso del socio di s.r.l. diventata s.p.a. si applica la disciplina ante trasformazione

La Redazione
13 Novembre 2018

In caso di trasformazione di una s.r.l. in s.p.a., al recesso del socio si applica la disciplina di cui all'art. 2473, comma 1, c.c., dettata per le s.r.l. che non prevede termini di decadenza.

In caso di trasformazione di una s.r.l. in s.p.a., al recesso del socio si applica la disciplina di cui all'art. 2473, comma 1, c.c., dettata per le s.r.l. che non prevede termini di decadenza. Lo afferma la Cassazione, con la sentenza n. 28987 del 12 novembre.

Il caso. I soci di una s.r.l. esercitavano il diritto di recesso a seguito della trasformazione dell'ente in s.p.a., la quale agiva in giudizio per far accertare l'illegittimità del recesso. La domanda veniva respinta, in primo e secondo grado, e la società proponeva ricorso per cassazione.

Recesso e trasformazione. Secondo la ricorrente, nel caso in esame il recesso dovrebbe essere regolato dalle norme in tema di s.p.a. e, dunque, sarebbe illegittimo in quanto avvenuto oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 2347-bis c.c.

La S.C., però, è di parere opposto. A fondamento delle proprie conclusioni pone la natura della s.r.l. post riforma: svincolata dal ruolo ancillare che aveva in passato nel Codice civile, la “nuova” società a responsabilità limitata si caratterizza per una maggiore personalizzazione, attuata mediante il riconoscimento di una vasta autonomia statutaria e da una apposita disciplina che scoraggia il ricorso all'applicazione analogica delle norme dettate in tema di s.p.a.

Con riferimento al caso di specie, la riforma ha potenziato il diritto di recesso, quale contropartita per i soci di minoranza alle ampie facoltà attribuite al controllo della maggioranza. Così, l'art. 2473 c.c. prevede un incremento delle cause di recesso previste ex lege, ma soprattutto riconosce un ruolo centrale all'autonomia statutaria, che può prevedere cause convenzionali di recesso. In questo quadro, la disciplina applicabile al recesso non può che essere quella ante trasformazione, anche nel caso in cui l'atto costitutivo della s.r.l. taceva sulle modalità e sui tempi di esercizio del recesso. in tale ipotesi, secondo la S.C., lungi dal fare ricorso analogicamente alla disciplina dettata per le s.p.a., come invece pretendeva di fare la società ricorrente, deve farsi ricorso ai principi propri del diritto comune riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti secondo buona fede, ex artt. 1366 e 1375 c.c.

Il principio di diritto. La S.C. enuncia, in conclusione, il seguente principio di diritto: “Anche in caso di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni, la disciplina del diritto di recesso applicabile ai soci a seguito della trasformazione è quella dettata dall'art. 2473, primo comma, c.c. per le s.r.l., che non prevede termini di decadenza. Pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a. va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l. , prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.