La modifica della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi con cittadinanza diversa non ha effetti retroattivi

Redazione Scientifica
13 Novembre 2018

Il criterio di collegamento contemplato nell'art. 30 l. n. 218/1995 ha natura statica e non dinamica e pertanto non si possono attribuire effetti retroattivi al mutamento sopravvenuto della legge applicabile...

Il criterio di collegamento contemplato nell'art. 30 l. n. 218/1995 ha natura statica e non dinamica e pertanto non si possono attribuire effetti retroattivi al mutamento sopravvenuto della legge applicabile; le eventuali modifiche del regime patrimoniale applicabile in base all'art. 30 l. n. 218/1995 possano produrre effetti solo a partire dal momento in cui si verifica la modifica dei presupposti su cui si basa l'individuazione della legge applicabile. Di conseguenza, nel caso di coniugi aventi diversa cittadinanza, la cui vita matrimoniale è stata collocata dapprima in uno Stato estero e poi in un altro, e ciò ha determinato una modifica della legge applicabile ai loro rapporti, se un atto di acquisto di beni è stato stipulato nel momento in cui i coniugi vivevano in un paese la cui legge che non prevede il regime della comunione legale, i beni non entrano in comunione neppure se i coniugi si sono successivamente trasferiti in un paese la cui legge prevede il regime della comunione legale tra coniugi.

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