Finalità e ratio dell’istituto della compensazione dei prezzi ex art. 133, d.lgs. n. 163/2006

Redazione Scientifica
06 Giugno 2018

La disposizione di cui all'art. 133 d.lgs. n. 163 del 2006 non appare posta a riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti in sé considerato ma, pur nell'ottica di preservare...

La disposizione di cui all'art. 133 d.lgs. n. 163 del 2006 non appare posta a riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti in sé considerato ma, pur nell'ottica di preservare l'interesse dell'appaltatore ad adeguare il prezzo contrattuale al costo della vita oltremodo dilatatosi per determinati materiali incidenti su detto prezzo, ad attualizzare l'obbligazione pecuniaria entro un criterio rigido e “forfettizato”, nell'ambito della necessità di stabilizzazione della spesa pubblica, affidato a rilevamenti annui, operanti per ciascun criterio temporale e non suscettibili di sommatoria algebrica per tutta la durata del contratto se l'anno di presentazione dell'offerta si distanzia nella misura di due o più anni da quello di contabilizzazione. I presupposti per dare luogo alla compensazione in questione sono legati al concretizzarsi di circostanze eccezionali, alla rilevazione annuale da parte del MIT e alla specifica istanza di parte. Il criterio più aderente alla ratio dell'istituto in questione è, dunque, quello legato alla verifica del singolo arco di tempo, inteso non sulla base della “contabilizzazione” dei lavori – altrimenti risolvendosi in un surrettizio reinserimento dell'istituto della “revisione prezzi” – ma su quello di effettivo valore dei materiali di riferimento anno per anno, ferma restando l'eccezionalità del periodo di cui al d.l. n. 162 del 2008 riferita ad un ben determinato lasso temporale.

Irrilevanza dei mutamenti di prezzo dei materiali da costruzione in aumento o diminuzione al di sotto della percentuale di variazione del 10%, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 163 del 2006. L'art. 133 d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che il meccanismo della compensazione dei prezzi opera anno per anno a condizione che da un anno all'altro si sia verificato un incremento (o una diminuzione) di prezzo medio superiore al 10%; al di sotto di questa percentuale di variazione, quindi, i mutamenti di prezzo in aumento o diminuzione non solo rilevanti.

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