I requisiti economico-finanziari non sono acquisibili con un contratto di cessione di ramo d’azienda se è una fictio

Redazione Scientifica
13 Novembre 2018

Una concorrente non può utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara, la cifra di affari maturata da altra società con cui ha stipulato un contratto se tale contratto, a...

Una concorrente non può utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara, la cifra di affari maturata da altra società con cui ha stipulato un contratto se tale contratto, a dispetto del nomen iuris adoperato dalle parti, non può essere qualificato come affitto di ramo d'azienda, atteso che prevede, sic et simpliciter, la consegna della documentazione per comprovare requisiti già posseduti e soprattutto non ha ad oggetto il trasferimento di un complesso di beni inteso quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi, limitandosi a contemplare - oltre alla consegna della documentazione – la consegna di alcuni beni (in tutto solo sette) che risultano trasferiti nella loro autonoma individualità, come se fossero oggetto di un contratto di noleggio di mezzi e attrezzature o altre analoghe tipologie contrattuali, anziché essere trasferiti nella loro funzione unitaria e strumentale in quanto destinati all'esercizio dell'impresa, come sarebbe invece necessario ai fini della configurabilità di un contratto di affitto di ramo di azienda.

Infatti se la lettura del contratto non consente di ritenere che, al di là della cessione dei singoli beni sopra individuati, le parti abbiano convenuto il trasferimento in affitto di un vero e proprio ramo d'azienda quale sotto-organizzazione intesa nel suo complesso, i requisiti non possono ritenersi acquisiti.

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