Inoperatività del principio di buona fede oggettiva in ordine al requisito della regolarità della posizione fiscale.
06 Giugno 2018
Nel campo delle procedure a evidenza pubblica non può invocarsi il principio della buona fede oggettiva, codificato in materia tributaria nell'art. 10, comma 1, delle disposizioni di cui allo “Statuto del contribuente”, dato che la mancanza del requisito di ordine generale ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 (già art. 38, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 163 del 2006) obbliga la Stazione Appaltante ad escludere il partecipante dalla gara senza che, a tal fine, sia consentita alcuna valutazione in ordine all'entità e alla rilevanza della violazione, che risulta effettuata “ex ante” dal legislatore. |