Rito “super-accelerato” e dies a quo per ricorrere in giudizio

13 Novembre 2018

Il Consiglio di Stato ha escluso che l'eventuale presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui sono deliberate le ammissioni possa fare decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120, co. 2-bis c.p.a., poiché, a tal fine, deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 29 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il caso. Il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso l'ammissione delle appellanti, già respinta dal TAR sul presupposto che, ai sensi dell'art. 120, co. 2-bis, c.p.a, il rito “super-speciale” sulle ammissioni ed esclusioni dalla gara presuppone che tali provvedimenti siano stati pubblicati nelle forme previste dall'art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016.

Secondo le appellanti, invece, il dies a quo per impugnare decorrerebbe dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento di ammissione alla gara di altra impresa ad essa partecipante.

A tale riguardo, le appellanti hanno evidenziato che, nella seduta di gara in cui sono state deliberate le ammissioni, la ricorrente, presente a mezzo del proprio amministratore delegato, aveva avuto conoscenza dell'esito positivo delle verifiche svolte dalla commissione sui plichi recanti le offerte delle appellanti.

Nel verbale della seduta, tuttavia, si legge che «l'ammissione al prosieguo della gara sarà formalizzata successivamente, a mezzo p.e.c.», ma tale riserva è stata disattesa.

La soluzione. Il Consiglio di Stato ha escluso che l'eventuale presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui sono deliberate le ammissioni possa fare decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso, ex art. 120, co. 2-bis c.p.a., poiché, a tal fine, deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti sul profilo del committente, ai sensi del citato art. 29.

Tale interpretazione si fonda sul carattere speciale, derogatorio e, pertanto, di stretta interpretazione del “rito super-speciale” sulle ammissioni ed esclusioni, che richiede tassativamente il rispetto delle formalità pubblicitarie previste dal legislatore, in difetto delle quali «l'impresa sarebbe costretta a produrre un ricorso al buio» (così Cons. St., III, 26 gennaio 2018, n. 565).

Nel caso di specie, peraltro, la stazione appaltante non ha mai adottato un formale provvedimento di ammissione alla gara, ma si è limitata a dare comunicazione della seduta pubblica destinata alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche e all'apertura delle buste recanti le offerte economiche.

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