L'ANAC ha adottato le Linee Guida n. 12 recanti affidamento dei servizi legali

14 Novembre 2018

L'ANAC ha adottato le Linee Guida n. 12 recanti affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), nonché di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti.

Con delibera del Consiglio n. 907 del 5 novembre 2018 l'ANAC ha adottato, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice, le Linee Guida per l'affidamento dei servizi legali.

L'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice - rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» - elenca alcune tipologie di servizi legali escluse dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche. Le Linee Guida individuano espressamente le tipologie di incarico ricadenti nell'ambito di applicazione dall'art. 17, co. 1, lett. d), trattandosi essenzialmente delle ipotesi in cui l'affidamento riguardi la trattazione di una singola controversia o questione, in relazione ad una specifica lite già esistente, ovvero riguardi l'attività difensiva da svolgersi nell'ambito di un singolo procedimento arbitrale, conciliativo o giurisdizionale, anche solo potenziale, nonché per i servizi prestati da notai e relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti. Nei predetti casi, l'incarico conferito ad hoc viene in rilievo quale contratto d'opera professionale di cui agli articoli 2229 e ss. del codice civile, non assumendo rilevanza, ai fini della disciplina applicabile, il valore economico del contratto.

Le Linee Guida prescrivono tuttavia che l'affidamento diretto a un professionista debba avvenire nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice, ovvero i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. La determina a contrarre deve dare atto espressamente delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a procedere con affidamento diretto, fermo restando l'assoluto divieto di favoritismi e di comportamenti discriminatori. Inoltre, l'amministrazione deve garantire l'adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, anche al fine di stimolare il confronto concorrenziale, ciò che può avvenire tramite la pubblicazione di un avviso pubblico per l'affidamento dello specifico incarico, ovvero tramite la pubblicazione di un avviso finalizzato alla creazione di un apposito elenco di fornitori.

Le presenti Linee Guida precisano, poi, che l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, soprattutto nelle ipotesi di consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio, ovvero di complementarietà con altri incarichi già positivamente conclusi e attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento.

Le Linee Guida precisano che l'art. 17 non è l'unica disposizione del Codice a far riferimento ai servizi legali, in quanto gli articoli 140 e seguenti, contenuti nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», assoggettano ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice, tra i quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)».

Le Linee Guida ribadiscono così quanto già affermato nel parere dal Consiglio di Stato n.2017 del 3.08.2018, secondo cui l'affidamento di servizi legali previsti dall'allegato IX del Codice è soggetto alla disciplina codicistica con conseguente applicabilità degli articoli 140 e seguenti del Codice stesso. Rientrano in tale ambito gli affidamenti disposti per la gestione del contenzioso in modo continuativo, periodico o seriale, disposti in favore di un unico fornitore nell'arco temporale delimitato e coincidente, di regola, con il triennio.

Ai sensi dell'articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi elencati nell'Allegato IX è di € 750.000 nei settori ordinari e di €. 1.000.000 nei settori speciali. Per i contratti di valore inferiore a tali soglie i servizi legali di cui all'Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del Codice dei contrattipubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria (per un maggior approfondimento v. anche Anac: aggiornate le Linee Guida n. 4 sull'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria). Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnica e professionale la stazione appaltante può legittimamente richiedere livelli minimi di fatturato globale proporzionati al valore dell'affidamento. Al fine di consentire la partecipazione di giovani professionisti, in alternativa al fatturato, può essere richiesta altra documentazione utile quale, ad esempio, idonee coperture assicurative della responsabilità civile.

Le Linee Guida dettano inoltre specifiche prescrizioni in merito ai requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del Codice, in relazione ai quali la stazione appaltante è in ogni caso tenuta ad effettuare delle verifiche anche laddove si tratti di affidamento ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 17 del Codice.

Le Linee Guida chiariscono, infine, con riferimento al criterio di aggiudicazione, che l'importanza dei servizi in questione suggerisce l'adozione, quale criterio di aggiudicazione valido anche per gli affidamenti di minor valore, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo determinato anche sulla base delle indicazioni formulate dall'Autorità nelle Linee Guida ANAC n. 2.

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