Sul divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e criteri di valutazione e sul valore ponderale minimo

Redazione Scientifica
13 Luglio 2018

Secondo una giurisprudenza che può dirsi ormai prevalente, il principio della netta separazione tra criterî soggettivi di prequalificazione e...

Secondo una giurisprudenza che può dirsi ormai prevalente, il principio della netta separazione tra criterî soggettivi di prequalificazione e criterî di aggiudicazione della gara deve essere interpretato cum grano salis (così, espressamente, Cons. St., sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808) nelle procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197).

L'attuale previsione dell'art. 95, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui tra i criterî di aggiudicazione possono rientrare anche «l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto», consacra a livello di diritto positivo, per effetto della concomitante spinta del diritto eurounitario, quanto sin qui si è detto, in breve, circa questa linea interpretativa favorevole a tale commistione, già ampiamente delineatasi nella giurisprudenza amministrativa nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006.

L'art. 95, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «i documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato» e che «per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri o sub-punteggi».

Se il valore ponderale minimo non è indicato negli atti di gara, non per questo può ritenersi assente, dovendo esso logicamente parametrarsi a zero.

Legittimamente la pubblica amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità tecnica consentitole dall'art. 95, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, può ritenere non opportuno individuare valori ponderali minimi superiori allo zero che comportino l'esclusione immediata di un concorrente che per un solo elemento ottenga un basso punteggio di qualità. Scelta, questa, che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre riconosciuto come legittima, prevedendo una sola soglia di sbarramento complessiva anziché plurime soglie di sbarramento sui singoli elementi di valutazione (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 23 luglio 2015, n. 3649; Cons. St., sez. III, 28 agosto 2014, n. 4430).

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