Redazione Scientifica
20 Luglio 2018

Il requisito del fatturato specifico non è stato sempre univocamente qualificato dalla giurisprudenza, essendo stato ascritto, in qualche precedente...

Il requisito del fatturato specifico non è stato sempre univocamente qualificato dalla giurisprudenza, essendo stato ascritto, in qualche precedente, ai criteri di selezione tecnici (cfr. Cons. St., V, 23 febbraio 2015, n. 864), ma in prevalenza ai criteri di selezione economico finanziari (cfr., tra le altre, Cons. St., III, 4 aprile 2018, n. 2102; Cons. St., V, 15 gennaio 2018, n. 187; Cons. St., V, 20 luglio 2017, n. 3593, Cons. St., III, 11 luglio 2017, n. 3422).

Il legislatore del codice dei contratti pubblici, d'altronde, ha optato per tale seconda qualificazione, atteso che l'art. 83, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere “che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto” e, correlativamente, l'allegato XVII (“Mezzi di prova dei criteri di selezione”) prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto.

Se la lex specialis riferisce tale fatturato alla dimostrazione della capacità tecnica, e tale previsione non viene nemmeno contesta giudizialmente, l'avvalimento del requisito del fatturato specifico in servizi non è qualificabile come avvalimento c.d. di garanzia, destinato a fornire risorse esclusivamente di carattere economico-finanziario.

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