Giurisdizione del G.A. sulle controversie relative all’affidamento di un appalto di fornitura, consegna e montaggio di arredi

Redazione Scientifica
30 Luglio 2018

L'appalto per la fornitura, consegna e montaggio di arredi back office degli Uffici Postali e per i siti delle società del gruppo dislocati sul territorio nazionale è riconducibile ai settori speciali e alla disciplina di...

L'appalto per la fornitura, consegna e montaggio di arredi back office degli Uffici Postali e per i siti delle società del gruppo dislocati sul territorio nazionale è riconducibile ai settori speciali e alla disciplina di cui agli artt. 114-120 del Codice degli Appalti del 2016, alla luce delle (ancora attuali) coordinate ermeneutiche di cui alla sentenza del Cons. St., Ad. Plen., n. 14 del 2011. Pertanto, l'assoggettamento della scelta del contraente a disposizioni di evidenza pubblica non è conseguente all'assunzione di un mero auto-vincolo da parte di Poste Italiane S.p.A., ma all'applicazione di principi pubblicistici cogenti, da cui consegue il riconoscimento della “potestas judicandi” in capo al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a.

Il consolidamento dell'ammissione di un concorrente alla gara pubblica, in carenza di sua impugnazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., presuppone che ci sia stata pubblicità degli atti di gara. La nuova regola processuale del consolidamento dell'ammissione di un concorrente alla gara pubblica, conseguente alla mancata tempestiva impugnazione della stessa ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a., aggiunto dall'art. 204 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, presuppone che ci sia stata pubblicità degli atti di gara, occorrendo che ai candidati sia garantito il pieno e tempestivo accesso alla documentazione, non potendo altrimenti decorrere il termine per impugnare un atto, quale l'ammissione di un altro operatore, privo di diretta lesività e la cui piena conoscenza postula la verifica dei presupposti su cui si fonda.

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